Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 507 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 507 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

Data Udienza: 21/11/2017

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAUCERI CONCETTO nato il 17/12/1989 a AVOLA

avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 10/02/2017, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del Tribunale di
Siracusa, in data 07/10/2016, nei confronti di MAUCERI CONCETTO in relazione
al reato di cui alli art. 628 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo ila violazione di legge
con riferimento al giudizio di bilanciamento operato nel riconoscere le circostanze
attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile, in quanto del tutto generico, a fronte della
motivazione della sentenza che ha individuato gli elementi che imponevano di
giungere al giudizio di equivalenza tra le circostanze riconosciute; del resto, le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo

f

1′
ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/11/2017
Il Consiglier
Sergio

tensore
la

ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA