Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50699 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50699 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KOLA ALBAN N. IL 19/06/1985
avverso l’ordinanza n. 427/2015 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
20/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza 20 maggio 2015 il GIP presso il Tribunale di Terni ha
disposto un supplemento d’indagini dopo l’ammissione dell’imputato Kola Alban

di un testimone.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del
proprio procuratore, evidenziando una mancanza di adeguata motivazione
nell’impugnato provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Deve essere qui ribadito che nel giudizio abbreviato condizionato, il

potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al Giudice dall’articolo 441
cod.proc.pen., comma 5, – per il quale quando il Giudice ritiene di non potere
decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini
della decisione – è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono
presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all’esercizio della funzione
giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il
potere previsto dall’articolo 507 cod. proc. pen. in dibattimento (v. Cass. Sez. V
19 dicembre 2005 n. 4648 e Sez. I 1 luglio 2014 n. 42050).
Nessuna lesione dei diritti della difesa è ipotizzabile dal momento che,
allorché l’imputato richiede il giudizio abbreviato, non può non considerare da un
lato anche la possibilità, prevista dalla legge, che il Giudice acquisisca nuovi
elementi e dall’altro che sopravvengano nuove prove.
L’opposta valutazione implica una discrezionalità dell’azione penale,
smentita dall’articolo 112 Cost., con impossibilità del Giudice di intervenire in
presenza di carenze probatorie da parte del P.M., che è estranea all’ordinamento
vigente.
In ogni caso l’impugnata ordinanza, da un lato, risulta congruamente e
logicamente motivata e d’altra parte non rientra neppure, per il principio della
tassatività dei mezzi d’impugnazione, tra i provvedimenti ricorribili e, non avendo
natura decisoria e neppure la possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale,

alla definizione del procedimento con il rito abbreviato condizionato all’audizione

non può neppure essere considerata abnorme (v. Cass. Sez. IV 7 ottobre 2009 n.
42520).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

P.T.M.

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