Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50698 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50698 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BONIS VALERIA N. IL 20/09/1980
avverso il decreto n. 629/2015 GIP TRIBUNALE di CATANZARO, del
18/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

De Bonis Valeria ricorre avverso il decreto che dispone il giudizio emesso ex art.429 c.p.p. dal
G.u.p. di Catanzaro in data 18.2.15, reputandolo abnorme perché emesso fuori dei casi consentiti e
delle ipotesi previste dal codice di rito.
Deduce la ricorrente che con sentenza 16.12.13, il g.u.p., nell’ambito del medesimo procedimento
aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Cosenza nella cui circoscrizione

conflitto negativo presentata dal locale p.m., si era ritenuto incompetente ed aveva a sua volta
sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt.28, comma 1, lett.b) e 30 c.p.p., sul
presupposto che in data 14.12.11, a seguito di richiesta di emissione di una misura cautelare a carico
di due delle imputate, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, ravvisando nei fatti la
competenza del G.i.p. distrettuale di Catanzaro in relazione alla contestazione di cui all’art.615-ter
c.p.
In data 6.6.14 la Cassazione riteneva sussistente Part.615-ter c.p. e risolveva il conflitto in favore
del G.i.p. distrettuale ed il p.m. consentino avanzava al G.i.p. di Catanzaro nuova richiesta di rinvio
a giudizio non solo per le due imputate per le quali era stato risolto il conflitto, ma anche per gli
imputati che non avevano partecipato al giudizio in Cassazione sul conflitto e per i quali era ancora
in essere la sentenza di incompetenza emessa dal G.i.p. di Catanzaro il 16.5.13.
Detto giudice, nel corso della nuova udienza preliminare, con ordinanza 12.12.14, riteneva che la
sentenza della Cassazione, che aveva affermato la competenza del G.u.p. di Catanzaro, benché
formalmente emessa con riguardo alla posizione delle sole imputate Candido Lina Fortunata e
Magarò Angela, avesse una portata che riguardava tutti gli imputati del procedimento, con il
risultato che il successivo decreto che disponeva il giudizio era divenuto un atto giuridicamente
abnorme — sostiene la ricorrente – , perché emesso pur sussistendo una sentenza di incompetenza
emessa il 16.12.13 dallo stesso ufficio giudiziario e pertanto ancora operativa nei confronti di De
Bonis Valeria e degli altri imputati.

erano stati commessi i reati oggetto dell’imputazione, ma il G.i.p. di Cosenza, su denuncia di

Con motivi aggiunti pervenuti alla cancelleria di questa sezione il 9.11.15, il difensore di De Bonis
ha insistito nell’accoglimento del ricorso ribadendo il carattere di abnormità ‘strutturale’ del decreto
che dispone il giudizio, perché emesso al di fuori dei casi consentiti ed in carenza di potere.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all’esito dell’udienza preliminare, per il

processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e
di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso
dell’udienza preliminare (Cass., sez.II, 8 ottobre 2008, n.40408).
Non sono quindi autonomamente impugnabili né il decreto con cui il giudice dispone il giudizio, né
atti o provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell’udienza preliminare, ma eventuali censure
possono essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale (Cass., sez.V, 28 maggio 2008,
n.30588), comprese quelle concernenti una nullità assoluta ed insanabile, da dedurre fra le questioni
preliminari ai sensi dell’art.491 c.p.p., perché la deducibilità in ogni stato e grado concerne il
momento della sua rilevabilità, non il mezzo attraverso il quale va denunciata.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015

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