Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50697 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50697 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso, proposto da:
ANNARUMMA GIOVANNI N. IL 05/04/1978
avverso la sentenza n. 1974/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10876 / 2013

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha confermato
la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale all’esito di giudizio ordinario
Giovanni Annarumma è stato condannato, riconosciutegli le attenuanti generiche, alla
pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di calunnia, avendo
falsamente denunciato il 16.5.2007 ai Carabinieri di Pagani lo smarrimento di un
assegno bancario a sua firma dell’importo di euro 10.000,00, che in realtà aveva
consegnato in cambio di fiches il 5.5.2007 presso il casinò di Saint Vincent, il cui
tesoriere accusa in tal modo, ben sapendolo innocente, di reati di furto o
appropriazione indebita e di falsificazione del titolo di credito.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e mancanza e illogicità di motivazione in
ordine alla ricostruzione della condotta incriminata, sulla quale l’istruzione
dibattimentale non avrebbe offerto affidabili elementi di prova con specifico riguardo
all’elemento soggettivo del reato da cui non sarebbe stata sostenuta la denuncia sporta
dall’imputato che, nella sua qualità di imprenditore (oltre che di abituale cliente del
casinò de La Vallée), non avrebbe avuto memoria della destinazione dell’assegno
denunciato come smarrito. In subordine si lamenta la mancata derubricazione del reato
contestato ai sensi dell’art. 367 c.p.
Il ricorso, scandito da profili di doglianza ripetitivi dei rilievi espressi contro la
sentenza di primo grado (e, per altro, già analizzati da tale prima decisione), è basato
su censure indeducibili e palesemente infondate. In vero il ricorso propone una
surrettizia rivisitazione dei temi fattuali della regiudicanda impraticabile nel giudizio di
legittimità. I rilievi critici esposti in ricorso censurano la valutazione di dati probatori
compiuta dai giudici di merito con riguardo alla analisi concernente la piena
consapevolezza da parte dell’Annarumma dell’avvenuta negoziazione del titolo oggetto
della sua mendace denuncia di smarrimento (effettuata pochi giorni dopo), emergendo
per tabulas come la sua denuncia (alla luce delle concordi testimonianze del personale
della casa di gioco valdostana) sia stata determinata dalla temporanea difficoltà
finanziaria dell’imputato, che ha emesso l’assegno consapevole della mancanza di
provvista all’atto della sua cessione a terzi.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 013

Motivi della decisione

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