Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50696 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50696 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URBANOVIC MAIKOL N. IL 18/05/1982
avverso la sentenza n. 3258/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
28/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Urbanovic Maikol (alias Radulovic Bruno) ricorre avverso la sentenza 28.2.15, emessa dal
Tribunale di Milano ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di
cui all’art.75, comma 2, d.lgs. 11.159/11, concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva, la pena di anni uno di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

generiche, senza alcuna motivazione sul punto, in considerazione della speciale tenuità del fatto, del
corretto comportamento processuale tenuto e del pentimento espresso.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata — che non comprendeva il giudizio
di prevalenza delle attenuanti generiche – , si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo
tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
IL CONSIyLIERE

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere, erroneamente, il giudice ritenuto prevalenti le attenuanti

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