Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50696 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50696 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto.da:
NISI PINO N. IL 08/11/1967
avverso la sentenza n. 680/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

t

R. G. 10865 / 2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha confermato la
decisione del Tribunale di Salerno, con cui all’esito di giudizio abbreviato Pino Nisi è
stato riconosciuto colpevole del reato di resistenza, perché -allo scopo di sottrarsi ai
controlli di p.g., trovandosi alla guida di un autoveicolo- compiva manovre pericolose
consistite nel fuggire pur inseguito da una vettura di polizia e nel venire poi a collisione
con altra auto della polizia intervenuta per impedirgli il transito. Fatto per il quale
l’imputato, concessegli le attenuanti generiche stimate prevalenti sulla recidiva, è stato
condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione.
Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione personalmente l’imputato,
deducendo violazione dell’art. 337 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla
confermata responsabilità per il contestato reato di resistenza, anche con riguardo alla
reale volontà lesiva sottesa alla sua azione, alla luce della contraddittorietà degli elementi
di prova emergenti dagli atti (relazioni di servizio) redatti dagli ufficiali di p.g. operanti.
Contraddittorietà che impedirebbe di formulare una esaustiva ricostruzione dell’episodio
criminoso.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza delle
delineate censure siccome focalizzate su profili di mero fatto della regiudicanda, non
ripercorribili nel giudizio di legittimità, ove si tenga conto della esauriente e logica
motivazione offerta dall’impugnata sentenza e dalla confermata decisione di primo grado
sulla inequivoca configurabilità nel contegno del ricorrente del contestato reato di
resistenza, quale emersa dalle risultanze processuali, tutte utilizzabili per essersi
proceduto al giudizio nelle forme del rito abbreviato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della equa somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa
delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre J13

Motivi della decisione

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