Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50695 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50695 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISANO’ ELENA N. IL 09/08/1974
avverso la sentenza n. 713/2015 TRIBUNALE di LECCE, del
03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Pisanò Elena ricorre avverso la sentenza 3.3.15, emessa dal Tribunale di Lecce ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato continuato
in abitazione e violazione dell’art.385 c.p., unificati ex art.81 cpv. c.p. e ritenuta la contestata
recidiva, la pena di anni uno e mesi due di reclusione.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
furto, pronunciato sentenza ex art.129 c.p.p., dal momento che l’imputata si era solo appartata,
all’interno di un giardinetto di un villino disabitato, per espletare un bisogno fisiologico, senza
essere in possesso di alcuno strumento idoneo ad introdursi in abitazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p. , laddove peraltro dallo stesso capo d’imputazione risulta che la Pisanò è stata tratta in arresto
dalle Forze dell’ordine mentre ancora si trovava sul terrazzo dell’abitazione della p.o.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
DEPOSITATA
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere non avere il giudice, erroneamente, in ordine al tentativo di