Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50695 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50695 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIUMENTO ANGELO N. IL 02/01/1980
avverso la sentenza n. 183/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 07/11/2013
R. G. 10858 / 2013
Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la
decisione del locale Tribunale, che in esito a giudizio ordinario ha dichiarato Angelo
Giumento colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari
(avendo arbitrariamente lasciato la dimora della madre, sede esecutiva della misura
domestica, non essendo reperito nella stessa in occasione di un normale controllo di p.g.).
Condotta illecita per la quale il prevenuto è stato condannato, calcolato l’incremento
sanzionatorio per la contestata recidiva qualificata, alla pena di dieci mesi di reclusione.
Per mezzo del difensore il Giumento impugna per cassazione la sentenza di
appello, deducendo erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 385 co. 3 c.p. e illogicità
della motivazione, poiché difetterebbe un’affidabile prova dell’elemento materiale del
reato e del corrispondente elemento soggettivo, il presunto accertamento sull’assenza
abitativa del prevenuto non essendo stato seguito da alcuna successiva verifica storica o
documentale. In subordine si censura il diniego delle attenuanti generiche e la mancata
esclusione della recidiva facoltativa dal quadro di valutazione dell’episodio criminoso.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, con i quali si opera una rivisitazione labiale delle fonti di prova, valutate con
logico giudizio dalla sentenza della Corte, improponibile nel giudizio di legittimità e -nel
contempo- si interpretano distonicamente le disposizioni incriminatrici dell’evasione
dalla custodia domiciliare rispetto ai caratteri di tale custodia. La sentenza impugnata, al
contrario dell’assunto del ricorso in punto di adeguatezza della motivazione ha vagliato
tutti gli argomenti e i fatti esposti nel gravame avverso la decisione di primo grado,
evidenziando che il controllo negativo di p.g. è avvenuto in ora diurna (18.25) e presso
una abitazione singola (non condominiale) nonché suonando il campanello (funzionante)
e bussando con le mani alla porta di casa. Indeducibili sono i rilievi in tema di
trattamento sanzionatorio, frutto di adeguata e motivata considerazione da parte del
giudice del gravame.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende,
che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novemb e 2013
Fatto e diritto