Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50694 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50694 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUHAJ ALKET N. IL 24/05/1972
MUHAJ ELTON N. IL 05/02/1982
avverso la sentenza n. 1033/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
20/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Muhaj Alket e Muhaj Elton ricorrono avverso la sentenza 20.3.15, emessa dal Tribunale di Genova
ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per i reati di concorso in furto
aggravato loro ascritti, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti anche
alla recidiva, la pena di anni uno, mesi undici di reclusione ed E 1.500,00 di multa a Muhaj Elton e
quella di anni due di reclusione ed € 900,00 di multa a Muhaj Alket.

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancanza di
motivazione circa la quantificazione della pena, non risultando specificati i passaggi logici
attraverso i quali era stata ritenuta equa la pena prospettata dalle parti.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

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