Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50694 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50694 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLA MORGIA NICOLA N. IL 25/04/1958
avverso la sentenza n. 2522/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10854 / 2013

La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato in punto di responsabilità la
sentenza del Tribunale di Lanciano, con cui Nicola Della Morgia è stato condannato per il
reato di evasione dal regime esecutivo penale della detenzione domiciliare applicatogli
dal competente Tribunale di Sorveglianza (essendosi allontanato dalla sua abitazione al
di fuori dell’orario in cui era a ciò autorizzato: recatosi a fare rifornimento di benzina per
la propria auto subito dopo essere stato sottoposto a controllo domiciliare), limitandosi a
ridurre la pena inflitta al prevenuto in misura di otto mesi di reclusione.
Con ricorso del difensore dell’imputato si deduce l’erronea applicazione degli artt.
47 ter o.p. e 385 c.p., non essendosi acquisiti adeguati elementi di prova della effettiva
assenza del prevenuto dalla sua abitazione (occasionale e non affidabile rilevamento
dell’ufficiale di p.g. che avrebbe notato la presenza del prevenuto presso una pompa di
benzina), lamentandosi -in subordine- la perdurante eccessività della pena.
L’indeducibilità dei rilievi (in uno alla genericità dell’appello proposto contro la
decisione di primo grado) e la loro manifesta infondatezza impongono la declaratoria di
inammissibilità dell’impugnazione.
La Corte di Appello ha puntualmente rilevato come le circostanze riferite dal p.u.
operante siano munite di piena attendibilità e precisione ed attestino senza incertezze
l’arbitrario allontanamento dell’imputato dalla sua abitazione anche alla luce degli
accertamenti documentali eseguiti dopo la constatata presenza del ricorrente presso
un’area di servizio. Nessun rilievo è, poi, consentito sulla meditata dosimetria della pena
(congruamente ridotta) espressa dalla sentenza impugnata.
La genetica inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l’instaurarsi di
un valido rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione
del reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di secondo grado (Cass. S.U.,
22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164;
Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999). All’inammissibilità del ricorso
segue per legge la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al
versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia
determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Fatto e diritto

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