Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50693 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50693 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAMA SHKELZEN N. IL 18/12/1990
PRECI KLODIAN N. IL 09/02/1989
avverso la sentenza n. 131/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il 28/01/2015, il Tribunale di Roma pronunciava sentenza ex art. 444 del codice di
rito nei confronti di Shkelzen Rama, Klodian Preci e Kristian Gega, imputati di tentato
furto in abitazione. Il difensore del Rama e del Preci propone ricorso per cassazione,
lamentando violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e difetto di motivazione della sentenza
impugnata.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.

dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo.
Nel caso di specie, la motivazione adottata per escludere l’applicabilità dell’art. 129
cod. proc. pen. si fonda su un complessivo richiamo agli atti processuali (fra cui un
verbale di arresto in flagranza di reato, con la espressa precisazione che il Rama era stato
trovato all’interno dell’abitazione delle persone offese, mentre il Preci ed il terzo complice
si trovavano nelle immediate adiacenze, con indosso abiti corrispondenti a quelli indicati
dai soggetti che avevano sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine): si tratta di
elementi che soddisfano abbondantemente lo standard motivazionale per tale genere di
decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo
all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche
disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi
dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.

Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura

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