Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50693 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50693 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NATALE MARIANO N. IL 21/06/1993
avverso la sentenza n. 17964/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R.G. 10839 / 2013

Con atto di impugnazione del difensore l’imputato Mariano Natale ricorre per la
cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale -su sua richiesta,
cui ha aderito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., in concorso di attenuanti
generiche, la pena sospesa di cinque mesi e venti giorni di reclusione per il reato di
evasione continuata dal regime cautelare degli arresti domiciliari di cui all’art. 385 co. 3
c.p. (essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione, sede della misura
cautelare domestica).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di affermata
responsabilità del prevenuto per l’ascritto reato, poiché il giudice avrebbe omesso di
verificare la eventuale sussistenza di cause di non punibilità apprezzabili in suo favore ai
sensi dell’art. 129 c.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure.
Con lo stesso, infatti, non si specificano in alcun modo le evenienze per cui, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha ritenuto esclusa sulla base delle risultanze
processuali richiamate in sentenza e delle stesse ammissioni dell’addebito da parte del
prevenuto.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -per la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 nove r bre 2013

Motivi della decisione

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