Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50692 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50692 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTICELLI LUIGI N. IL 20/05/1983
avverso la sentenza n. 1173/2015 TRIBUNALE di BRESCIA, del
02/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 20/11/2015
FATTO E DIRITTO
Il 02/03/2015, il Tribunale di Brescia pronunciava sentenza ex art. 444 del codice di
rito nei confronti di Luigi Monticelli, imputato del reato di cui agli artt. 110 e 455 cod.
pen. Il difensore del Monticelli propone ricorso per cassazione, lamentando mancanza ed
illogicità della motivazione, con riferimento alla omessa verifica della sussistenza di cause
di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.
dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo.
Nel caso di specie, la motivazione adottata per escludere l’applicabilità dell’art. 129
cod. proc. pen. si fonda su un complessivo richiamo agli atti processuali (fra cui un
verbale di arresto in flagranza di reato, nonché a dichiarazioni dell’imputato, recanti piena
ammissione di responsabilità): si tratta di elementi che soddisfano abbondantemente lo
standard motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della
sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento,
non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927
del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.
Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura