Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50692 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50692 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA CARMINE N. IL 06/06/1981 parte offesa nelimeeeelifacato
MESSINA ROCCO CLAUDIO N. IL 15/05/1984 parte offesadiel
p.PeeeElimenta
LA VECCHIA FILOMENA N. IL 12/10/1949 parte offesa nel
procedimento
c/
FUMAROLA ANTONIO N. IL 04/06/1973
LAVECCHIA DOMENICO N. IL 09/01/1960
MASELLA ELIGIO N. IL 22/09/1975
MARGARITO FABIO N. IL 16/08/1981
avverso l’ordinanza n. 2511/2010 GIP TRIBUNALE di MATERA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10819/2013

Aderendo alla richiesta del procedente p.m., il g.i.p. del Tribunale di Matera con
l’ordinanza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 410 co. 3 c.p.p. all’esito di
udienza camerale indotta dall’opposizione delle persone offese avverso la richiesta
definitoria del p.m., ha deliberato l’archiviazione del procedimento penale iscritto nei
confronti di Antonio Fumarola, Domenico Lavecchia, Eligio Masella e Fabio Margarito per i
reati di abuso di ufficio e di diffamazione in pregiudizio dei germani Carmine Messina e
Claudio Messina e della loro madre Filomena Lavecchia, argomentando -previa rilevata
inammissibilità dell’opposizione e ultroneità delle indagine integrative sollecitate dagli
opponenti (stante la completezza degli acquisiti dati conoscitivi) la palese infondatezza
della notizia di reato.
Avverso il provvedimento definitorio ricorrono personalmente per cassazione le tre
indicate persone offese, lamentando l’irritualità della decisione e l’illogicità della
motivazione, siccome non aderente ad un corretto vaglio delle risultanze probatorie.
I ricorsi sono inammissibili per causa pregiudiziale.
Da un lato emerge per tabulas l’infondatezza manifesta delle doglianze dei
ricorrenti, poiché nell’unica udienza camerale regolarmente svoltasi alla presenza del
Lattanzi e del suo difensore (con separata ordinanza il Lattanzi essendo stato ammesso al
gratuito patrocinio) le parti processuali hanno ritualmente rassegnato le proprie
conclusioni di merito. Da un altro lato e in via pregiudiziale
Gli atti di impugnazione (id est unico atto censorio sottoscritto dai tre ricorrenti)
sono stati proposti personalmente dai fratelli Messina e dalla loro madre nelle loro qualità
di persone offese. Ma per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova
applicazione la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui -ad eccezione delle parti
processuali in senso tecnico- l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto da difensori
inseriti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, atteso che alla persona offesa non
compete la qualificazione soggettiva di parte processuale e che le altre parti private
diverse dall’imputato non possono stare in giudizio (art. 100 cc. 1 c.p.p.) se non col
ministero di difensore, pur se non munito di procura speciale (ex plurimis, Cass. Sez. 4,
1.4.2004 n. 37562, p.o. in proc. Birolo, rv. 229139; Cass. S.U. 27.9.2007 n. 47473, Lo
Mauro, rv. 237854; Cass. Sez. 6, 5.2.2010 n. 7956, p.c. in proc. Pellegatta, rv. 246140).
Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi segue per legge (art. 616 c.p.p.) la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro 500,00 (cinquecento) pro
capite.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro cinquecento in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 7 novembre 013

Motivi della decisione

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