Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50691 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50691 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEO ALESSANDRO N. IL 23/11/1963
avverso la sentenza n. 32407/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TORINO, del 25/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il 25/02/2015, il Gup del Tribunale di Torino pronunciava sentenza ex art. 444 del
codice di rito nei confronti di Alessandro Leo, imputato quanto a reati di cui agli artt. 610,
582 e 600-quater cod. pen. Il Leo propone personalmente ricorso per cassazione,
lamentando carenza della motivazione, con riferimento alle previsioni degli artt. 448 e
546 cod. proc. pen., mancando nel caso di specie «un’accurata disamina logico-giuridica,
atta a far emergere il pensiero del L.] giudice circa il concreto adeguamento della pena

Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.
Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi che il
giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. La giurisprudenza di
questa Corte ha più volte ribadito, a riguardo, che «l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia
da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.» (Cass., Sez. IV, n. 34494 del
13/07/2006, Koumya, Rv 234824).
Fra l’altro, la motivazione adottata per escludere l’applicabilità dell’art. 129 cod.
proc. pen. si fonda su un complessivo richiamo agli atti processuali (fra cui i verbali delle
dichiarazioni della persona offesa e di specifici atti irripetibili curati dalla polizia
giudiziaria): si tratta di indicazioni che soddisfano abbondantemente lo

standard

motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di
patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il
giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del
01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.

all’effettiva gravità del fatto ed alla personalità» del ricorrente.

»-

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

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