Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50691 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50691 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARZIO PIETRO N. IL 10/02/1944 parte offesa nel procedimento
c/
GIMIGNANI LORENZO N. IL 06/08/1933
TANZARELLA DOMENICO
GIORGINO VITO
MELPIGNANO ROBERTO
LEGROTTAGLIE LEONARDO
avverso l’ordinanza n. 1209/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10816/2013

In qualità di persona offesa Pietro Marzio impugna per cassazione, con il ministero
del difensore, l’ordinanza di archiviazione in data 21.12.2012 del g.i.p. del Tribunale di
Brindisi, che all’esito dell’udienza camerale susseguente alla opposizione dell’odierno
ricorrente all’archiviazione richiesta dal p.m. nel procedimento penale iscritto nei
confronti di Lorenzo Gimignani, Domenico Tanzarella, Vito Giorgino, Roberto
Melpignano e Leonardo Legrottaglie per il reato di abuso di ufficio commesso nella loro
qualità di componenti la commissione edilizia del Comune di Ostuni. Il decidente g.i.p.,
disattendendo l’opposizione del Marzio in ragione della completezza degli elementi
conoscitivi acquisiti nel corso delle indagini (ivi compresa una sentenza dichiarativa di
estinzione per prescrizione del reato di calunnia ascritto al Marzio), ha valutato destituita
di concreto fondamento l’ipotesi accusatoria formulata nei confronti degli indagati.
Con il ricorso si deducono violazione di legge e illogicità della motivazione con
riguardo all’indicato assunto decisorio del g.i.p. in ordine alla corretta ricostruzione delle
condotte incriminate e segnatamente alla valutazione degli elementi probatori che
avvalorerebbero la giustezza delle prospettazioni del denunciante e che avrebbero potuto
essere ulteriormente suffragati dalle integrazioni delle indagini delineate nell’atto di
opposizione all’archiviazione, sommariamente liquidate dal decidente g.i.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Premesso che le considerazioni sviluppate dall’archiviante g.i.p. sono conformi
agli indirizzi giurisprudenziali di legittimità in tema di abuso di ufficio, i motivi di
doglianza non sono consentiti nell’odierno giudizio (art. 409 co. 6 c.p.p.) perché afferenti
a profili della regiudicanda del tutto estranei al giudizio di legittimità, i provvedimenti di
archiviazione essendo ricorribili soltanto per inosservanza delle regole disciplinanti il
contraddittorio garantito alla persona offesa (art. 410 c.p.p. in rel. artt. 409 co. 6 e 127
c.p.p.). Contraddittorio che nel caso di specie è stato rispettato, avendo il g.i.p. deliberato
la censurata archiviazione dopo la disposta rituale udienza camerale (cfr. ex plurimis:
Cass. Sez. 1,3.2.2010 n. 9440, p.o. in proc. Di Vincenzo, rv. 246779).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 500,00 (cinquecento) alla
cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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