Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50690 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50690 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIORE MARIA N. IL 27/09/1979
avverso la sentenza n. 307/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10814 / 2013

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta ha
confermato la sentenza del Tribunale di Gela, con la quale all’esito di giudizio ordinario
Maria Migliore è stata condannata, riconosciutele le attenuanti generiche, alla pena
sospesa di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di calunnia, avendo falsamente
denunciato il 27.1.2007 presso i Carabinieri di Gela il furto o lo smarrimento di due
assegni bancari tratti sul suo conto bancario e da lei firmati in bianco. Assegni in realtà
consegnati a Giuseppe Laterra in pagamento di una fornitura di marmi per lavori
edilizi e che in tal modo incolpava pretestuosamente dei reati di furto o ricettazione dei
titoli di credito, pur sapendolo innocente.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputata,
deducendo violazione di legge e mancanza e illogicità di motivazione in ordine alla
ricostruzione della condotta incriminata, sulla quale l’istruzione dibattimentale non
avrebbe offerto affidabili elementi di prova. In subordine si lamenta la mancata
applicazione delle concesse attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Il ricorso, scandito da profili di doglianza ripetitivi dei rilievi espressi contro la
sentenza di primo grado, è basato su censure indeducibili e palesemente infondate.
Premesso che la sentenza impugnata deve essere letta in uno alla confermata decisione
di primo grado, con cui forma un unitario e inscindibile compendio valutativo, il
ricorso propone una surrettizia rivisitazione dei temi fattuali della regiudicanda
impraticabile nel giudizio di legittimità. I rilievi critici esposti in ricorso censurano la
valutazione di dati probatori compiuta dai giudici di merito con riguardo alla analisi
concernente la piena consapevolezza da parte della Migliore dell’avvenuta
negoziazione dei titoli oggetto della sua mendace denuncia di smarrimento, emergendo
per tabulas come la sua denuncia (scientemente rivolta nei confronti del prenditore
Laterra) sia stata determinata -a fronte dell’oggettiva esecuzione della fornitura di
marmo commissionata alla persona offesa- dalle difficoltà finanziarie dell’imputata, che
ha emesso i due assegni privi di provvista e dopo la già avvenuta estinzione del conto
corrente bancario di traenza.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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