Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5069 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5069 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NANI MARSEL N. IL 31/03/1987
avverso la sentenza n. 603/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ” lotuAkoivoike (13
che ha concluso per ,k
u
o
4j,c01-/W

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi difen er Avv.

.

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 12/3/2013 la Corte di Appello di Genova
confermava la decisione in data 21/9/2011 ì con la quale il
Tribunale di Savona aveva assolto Nani Marsel, cittadino albanese,
dal reato di tentato omicidio ex artt.56,575,61 n.10 cp. (capo
a), perché il fatto non costituisce reato e lo aveva condannato

cp.(capo b).

Si addebitava all’imputato di avere alla guida dell’autovettura
Fiak Panda, procedendo a forte velocità e contromano, e
dirigendola contro l’appuntato dei Carabinieri Tozzi Pietro con
il chiaro intento di investirlo, compiuto atti idonei, diretti in
modo non equivoco a cagionare la morte del predetto, non
essendosi verificato l’evento per cause indipendenti dalla sua
volontà e in tal modo, usando anche violenza al pubblico
ufficiale, mentre compiva un atto del suo ufficio, intimandogli
l’alt con la paletta di servizio.

In motivazione la corte di merito, nel rispondere alle censure
mosse nei motivi di appello in ordine alla palese
contraddittorietà tra i due verdetti, dissentiva dal rilievo del
giudice di primo grado, che aveva assolto l’imputato dal reato al
capo a), non ravvisando nella condotta del reo quel livello di
violenza, costituente il quid pluris rispetto alla condotta di
semplice resistenza. Riteneva invece che ciò non rilevasse ai
fini della condotta di resistenza, giacché il conducente,
provenendo alla guida della propria auto di notte da una strada
rettilinea, non poteva non avvedersi della presenza dell’agente,
data la sua appariscenza, dotato come era di divisa
catarifrangente e paletta di istituto, e ciononostante non aveva
accennato a rallentare, ma si era diretto contro quest’ultimo,
costringendolo a ripararsi dietro la sua auto, il che integrava,

1,iu(1,f2(

2

alla pena di giustizia per il reato di resistenza ex art.337

oltre al reato di tentato omicidio o eventualmente di lesioni
personali, la condotta sanzionata dalla norma di cui all’art.337
cp, secondo la più accreditata giurisprudenza di legittimità,
puntualmente indicata.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo
difensore, il quale a sostegno della richiesta di annullamento

Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del
fatto e al travisamento del materiale probatorio e insiste sulla
tesi della inconciliabilità della formula assolutoria del reato
al

capo a) con la condanna per il reato al capo b), segnalando

l’errore del giudice del gravame, che pur avendo ritenuto che
l’imputato non si fosse reso conto della presenza della rotatoria
e avesse solo all’ultimo momento percepito la presenza del
pubblico ufficiale, aveva poi finito di ravvisare in tale
condotta gli estremi del reato di resistenza, pur in assenza del
profilo soggettivo del reato.
Con il secondo motivo denuncia gli stessi vizi di legittimità in
riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata
concessione delle attenuanti generiche, delle quali il successivo
comportamento premuroso dell’imputato lo rendevano meritevole.

Il ricorso è inammissibile.
Le censure proposte esulano dal catalogo dei casi, disciplinati
dall’art.606/1 cpp., profilandosi come doglianze non consentite
ai sensi del comma terzo cit.art., volte, come esse appaiono, a

introdurre come “thema decidendum” una rivisitazione del “meritum
causae”, preclusa, come tale in sede di scrutinio di legittimità.
In effetti nel caso in esame la corte territoriale ha dato conto
con puntuale e adeguato apparato argomentativo, cui in precedenza
si è fatto cenno, delle ragioni della conferma del giudizio di
colpevolezza e della irrilevanza del proscioglimento,
correttamente non condiviso, dal reato di cui al capo a),

3

della impugnata decisione articola due motivi.

enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto
convergenti e rilevanti a tale fine, e non mancando di confutare
le deduzione difensive anche in ordine al trattamento
sanzionatorio, le stesse poi riversate nel ricorso, sicché la
motivazione della sentenza non appare sindacabile in questa sede,
tenuto anche conto che il ricorrente si è sostanzialmente
limitato a sollecitare un non consentito riesame del merito

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di E 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali . e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso i Roma 18/12/2013
gliere est.

Il IPresente

attraverso la rilettura del materiale probatorio.

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