Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50689 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50689 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUMO VINCENZO N. IL 29/03/1971
MAURO VINCENZO N. IL 23/03/1959
avverso la sentenza n. 471/2015 TRIBUNALE di PISTOIA, del
28/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Fumo Vincenzo e Mauro Vincenzo ricorrono avverso la sentenza 28.2.15, emessa dal Tribunale di
Pistoia ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per tre reati di concorso in
furto aggravato, unificati ex art.81 cpv. c.p., la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed
€200,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

dell’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento alle dichiarazioni di Iacobelli e al contenuto dei
verbali di arresto, perquisizione e sequestro.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455) e
legittimamente è stata ritenuta l’aggravante ex art.625 n.7 c.p., trattandosi, quella asportata, di
merce riposta sugli scaffali del supermercato e solo saltuariamente controllata dagli addetti alla
vigilanza.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per mancata esclusione

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 novembre 2015

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