Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50688 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50688 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RASIZZI SCALORA FRANCESCO N. IL 25/11/1989
avverso la sentenza n. 645/2015 TRIBUNALE di VELLETRI, del
27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Rasizzi Scalora Francesco ricorre avverso la sentenza 27.2.15, emessa dal Tribunale di Velletri ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per due reati di cui agli artt.453-455
c.p., unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche con il criterio della prevalenza sulla
contestata recidiva, la pena di anni uno di reclusione ed E 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015

comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di

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