Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50687 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50687 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLLOCA SALVATORE N. IL 13/06/1971
GIOIA ANTONIO N. IL 03/01/1963
avverso la sentenza n. 4245/2014 GIP TRIBUNALE di COMO, del
17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Colloca Salvatore e Gioia Antonio ricorrono avverso la sentenza 17.12.14, emessa dal G.i.p. del
Tribunale di Como ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di cui
agli artt.110-455 c.p., la pena, rispettivamente, di anni 3, mesi 6 di reclusione ed € 1.400,00 di multa
e di anni 3, mesi 8 di reclusione ed € 1.400,00 di multa.
Deduce il ricorrente Gioia, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione
congruità della pena concordata e al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Colloca deduce violazione dell’ art.606, comma 1, lette) c.p.p. per mancanza di motivazione circa la
ritenuta insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art.129 c.p.p., non essendo sufficiente la
semplice di aver proceduto a detta verifica.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — che non prevedeva la concessione delle
attenuanti generiche – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.,
facendo riferimento alle complessive risultanze degli atti di indagine.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015