Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50686 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50686 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUISE ANTONIO N. IL 06/10/1963
avverso la sentenza n. 6578/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/14/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il 12/11/2014, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa il
07/02/2012 dal Tribunale della stessa città nei confronti di Antonio De Luise, condannato
a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (relativo alla
presunta falsificazione di una patente di guida).
Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione, deducendo carenza e manifesta

parte del giudice del gravame, ai motivi di censura sviluppati nei riguardi della decisione
di primo grado.
Il ricorso è inammissibile, per genericità dei motivi.
Osserva il Collegio che il ricorrente non formula alcuna censura connotata dalla
necessaria specificità, limitandosi a ravvisare che le argomentazioni difensive di cui ai
motivi di appello non sarebbero state adeguatamente affrontate dalla Corte territoriale,
senza precisare sotto quali profili (tenendo conto, peraltro, che la sentenza impugnata
indica analiticamente, seppure in termini succinti, le doglianze proposte e le ragioni della
ritenuta infondatezza delle stesse).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,

segue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del
ricorrente medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

illogicità della motivazione della pronuncia, non essendovi stata puntuale risposta, da

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