Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50686 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50686 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCARO LUCA N. IL 25/10/1968
avverso la sentenza n. 1416/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10761 / 2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato la
sentenza del g.i.p. del Tribunale di Padova in data 18.2.2004, con la quale Luca Falcaro è
stato riconosciuto colpevole del delitto di falsa testimonianza perché, deponendo -dopo
aver rinunciato alla facoltà di astenersi ex art. 199 c.p.p.- come testimone il 27.6.2002
davanti al Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico dei suoi due fratelli
Michele e Walter imputati del reato di concorso in lesioni personali, dichiarava il falso,
riferendo circostanze e sequenze dell’episodio criminoso non rispondenti al vero.
Condotta illecita per cui il Falcaro è stato condannato, con le attenuanti generiche e la
diminuente per il giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Luca
Falcaro, deducendo violazione di legge (art. 157 c.p.) con riferimento alla mancata
declaratoria di estinzione per prescrizione (art. 129 c.p.p.) del reato di cui all’art. 372 c.p.
ascritto all’imputato, asseritamente attinto da causa estintiva in applicazione della novella
normativa dettata dalla legge 251/2005 in tema di prescrizione dei reati.
La censura è manifestamente infondata e il ricorso va dichiarato inammissibile.
Erroneo deve, infatti, ritenersi l’assunto del ricorrente sulla presunta intervenuta
prescrizione del reato che integra la regiudicanda. Assunto indotto dalla impropria
supposizione dell’applicabilità nel caso di specie dei più brevi termini prescrizionali di cui
all’art. 157 c.p. come novellato dalla legge 251/2005. La disciplina transitoria dettata
dall’art. 10 co. 3 della stessa legge di riforma esclude -alla luce degli interventi
interpretativi della Corte Costituzionale (sentenze nn. 393/2006, 72/2208) l’applicabilità
del nuovo regime prescrizionale nei processi già pendenti in fase di appello alla data di
entrata in vigore della legge modificatrice (8.12.2005). Data entro la quale, nel caso di
specie, era già intervenuta la sentenza di primo grado (emessa il 18.2.2004). Laonde il
reato di falsa testimonianza contestato al Falcaro è scandito dal termine prescrizionale
della previgente disciplina codicistica, pari a complessivi anni quindici (art. 161 c.p. nel
testo previgente alla riforma). Sicché lo stesso reato sarebbe teoricamente destinato ad
estinguersi per prescrizione non prima del 27.6.2017.
All’inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si stima equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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