Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50685 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50685 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FANTINI PATRIZIA N. IL 31/10/1959
TRAVERSA LUCIANO N. IL 19/10/1942
avverso la sentenza n. 1479/2012 TRIBUNALE di LIVORNO, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il 05/11/2013, il Tribunale di Livorno pronunciava sentenza ex art. 444 del codice di
rito nei confronti di Patrizia Fantini e Luciano Traversa, imputati in ordine ad un furto
commesso presso una gioielleria. I due prevenuti, con ricorsi distinti ma di contenuto
sovrapponibile, impugnano personalmente la pronuncia in epigrafe, lamentando
violazione di legge e difetto di motivazione, per non essere stata esclusa l’aggravante

I ricorsi appaiono inammissibili, per manifesta infondatezza.
Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena• oggetto dell’accordo, tutti elementi che il
giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. La giurisprudenza di
questa Corte ha più volte ribadito, a riguardo, che «l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia
da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.» (Cass., Sez. IV, n. 34494 del
13/07/2006, Koumya, Rv 234824).
Quanto, più in particolare, alla ricorrenza dell’aggravante sopra ricordata, si rileva
che:

nel caso di specie è stata ravvisata la diversa circostanza dell’uso di un mezzo
fraudolento, prevista dall’art. 625 n. 2 cod. pen., sulla configurabilità della quale il
giudicante ha offerto puntuali indicazioni;

la sanzione complessivamente determinata rispetta i limiti legali, e va ricordato
che in caso di patteggiamento «la valutazione di congruità della pena oggetto
dell’accordo tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel risultato finale,
indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato
finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle
volontà delle parti» (Cass., Sez. III, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv
244582).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle

della destrezza (di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen.).

Ammende della somma di € 1.500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi
dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA