Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50685 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50685 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILATO VINCENZO N. IL 06/01/1962
avverso la sentenza n. 18261/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R.G. 10716 / 2013

Il difensore dell’imputato Vincenzo Pilato ricorre per la cassazione dell’indicata
sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale -su richiesta, cui ha aderito il p.m.,
formulata personalmente dal Pilato all’instaurarsi del giudizio direttissimo subito dopo
l’avvenuta convalida del suo arresto- è stata al medesimo applicata ex art. 444 c.p.p. la
pena sospesa (concessegli le attenuanti generiche) di sei mesi di reclusione per il reato di
evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari di cui all’art. 385 co. 3 c.p.
(essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua dimora, sede della misura domestica).
Con il ricorso si adduce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa
dell’imputato (art. 178 c.p.p.), non risultando essere stato ritualmente avvisato della
udienza di convalida dell’arresto e del coevo giudizio direttissimo il difensore fiduciario
del Pilato indicato all’atto del suo arresto. Pur disponendo di tutti i recapiti telefonici del
difensore, la p.g. operante non ha dato atto di aver eseguito eventuali registrazioni sulla
segreteria telefonica del difensore o di aver inviato un fax al suo studio.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della prospettata censura.
In vero in tema di avviso al difensore per l’udienza di convalida dell’arresto e per il
contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l’adeguatezza del mezzo usato
(telefono) con riguardo al tempo disponibile (48 ore dall’arresto) e all’inesistenza di
strumenti alternativi di avviso, è irrilevante l’evenienza della mancata conoscenza da
parte del difensore dell’avviso medesimo (cfr.: Cass. S.U., 30.10.2002 n. 39414, Arrivoli,
rv. 222553-222554; Cass. Sez. 1, 14.1.20(1)8 n. 4515, P.M. in proc. Ben, rv. 238945).
Per altro è appena il caso di ribadire che in tema di applicazione della pena,
qualora l’imputato pur in presenza di eventuale omessa citazione del difensore di fiducia
abbia manifestato la volontà di patteggiare la pena all’esito della convalida dell’arresto e
prima del giudizio direttissimo, il vizio dell’omesso avviso al difensore di fiducia diviene
irrilevante, purché sia stata assicurata la presenza di un difensore anche di ufficio; ciò in
quanto la volontà di concordare la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. comporta
implicitamente la rinuncia a qualsiasi eccezione di natura processuale (Cass. Sez. 6,
25.6.2003 n. 32391, Simone, rv. 226508; Cass. Sez. 4, 11.4.2008 n. 16832, Karafi, rv.
239543; Cass. Sez. 2, 29.1.2008 n. 6383, De Blasio, rv. 239449: “L’applicazione concordata
della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato”).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che -per la natura del provvedimento impugnato- stimasi equo fissare in euro
1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novem re 2013

Motivi della decisione

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