Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50684 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50684 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOGARU VALENTIN N. IL 12/02/1994
avverso la sentenza n. 1370/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
18/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il 18/04/2014, il Tribunale di Roma pronunciava sentenza ex art. 444 del codice di
rito nei confronti di Valentin Dogaru, imputato in ordine ad un furto commesso presso un
supermercato. Il Dogaru propone personalmente ricorso per cassazione, lamentando che
la motivazione della decisione impugnata «descrive in maniera succinta le argomentazioni
che sostengono la sentenza».
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.

dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi che il
giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato (come del resto ammette lo
stesso ricorrente, rappresentando che la motivazione appare “succinta”, e dunque non
omessa). La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito, a riguardo, che
«l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod.
proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica
della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.» (Cass.,
Sez. IV, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv 234824).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.

Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura

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