Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50683 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50683 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA LUIGI N. IL 15/05/1988
FERRARA MAURIZIO N. IL 18/10/1993
avverso la sentenza n. 2882/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il difensore degli imputati indicati in epigrafe ricorre avverso la sentenza emessa il
14/10/2014 dalla Corte di appello di Bologna; la dichiarazione di penale responsabilità dei
ricorrenti riguarda reati di lesioni personali, minacce ed ingiurie (quest’ultimo, contestato
al solo Luigi Ferrara), in ipotesi commessi in danno di Giovanni Delle Grottaglie.
Nei ricorsi, presentati con atti distinti, si deduce:
per Luigi Ferrara, violazione di legge penale e processuale, non avendo la Corte
territoriale riconosciuto in favore dell’imputato la circostanza attenuante della
provocazione (pacificamente emersa dall’istruttoria dibattimentale, tanto che il
Delle Grottaglie era stato escusso nelle forme di cui all’art. 210 del codice di rito a
causa della pendenza di un procedimento a parti inverse, per gli stessi fatti);

per Maurizio Ferrara, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta
responsabilità (visto che le condotte in rubrica furono poste in essere dal solo
coimputato) e di negazione delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi appaiono inammissibili.
Osserva il Collegio, infatti, che i motivi di doglianza riproducono ragioni già discusse

e ritenute infondate dal giudice del gravame: detti motivi debbono perciò considerarsi
non specifici, in quanto il difetto di specificità – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c),
cod. proc. pen. – va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce,
a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità
dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo).
La Corte territoriale, in particolare, risulta avere già motivatamente escluso che il
Delle Grottaglie avesse provocato Luigi Ferrara (fra l’altro, rilevando che la fidanzata di
quest’ultimo non aveva affatto dichiarato di essere stata oggetto di pesanti
apprezzamenti da parte del denunciante, come invece la difesa dell’imputato continua a
ribadire): ad assumere un atteggiamento aggressivo fu, per primo, l’odierno ricorrente,
né potrebbe comunque ravvisarsi l’attenuante de qua, per manifesta sproporzione, con
riguardo all’ultima fase degli accadimenti (quando il Ferrara, accompagnato dal fratello,
era tornato ad affrontare il Delle Grottaglie, essendosi addirittura munito di un’arma nel
frattempo).
Altrettanto diffusamente illustrate appaiono le ragioni del ritenuto concorso di
Maurizio Ferrara nei reati posti in essere dal di lui fratello (fra l’altro, un teste aveva
ricordato di avergli visto sferrare un pugno al volto della persona offesa) e dell’esclusione
delle circostanze attenuanti generiche, a causa dei gravi precedenti e dell’assenza di
indici di resipiscenza.

Deve peraltro ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008,
Caridí, Rv 242419). E’ stato altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli

determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. IL n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv 249163).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,

segue la condanna degli imputati al

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà dei
medesimi ricorrenti (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.

elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a

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