Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50682 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50682 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINGELLI SALVATORE N. IL 28/08/1970
avverso la sentenza n. 3916/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Salvatore Vingelli ricorre avverso la sentenza emessa 1’11/11/2014,
nei confronti del suo assistito, dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale
responsabilità del Vingelli riguarda un addebito di furto aggravato.

riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché
in punto di entità della pena inflitta: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato
nel non riconoscere una riduzione di pena nella massima estensione in ragione delle
attenuanti generiche e dell’ulteriore diminuente ex art. 62 n. 4 cod. pen., pur avendo
ritenuto che le stesse dovessero intendersi prevalenti sulle circostanze di segno contrario
(a differenza della valutazione operata dal giudice di primo grado). In particolare, appare
illogico operare una riduzione inferiore ad un terzo, per le attenuanti ricordate, motivando
la scelta sulla base dell’esistenza di precedenti penali, pure a seguito del giudizio di
minusvalenza della contestata recidiva.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Va infatti ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.., sicché è inammissibile la censura che,
nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.
Cass., Sez. III, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia).
Deve peraltro rilevarsi che:
non è corretto affermare che della sussistenza di precedenti penali non possa
tenersi conto ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, una volta
espresso un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle rubricate
aggravanti (l’art. 133 cod. pen., infatti, impone di valutare il parametro della
capacità a delinquere del reo indipendentemente dalla formale contestazione della
recidiva);
l’apparente contraddittorietà fra le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale
vale semmai a porre in dubbio la ragionevolezza della concessione al Vingelli
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (laddove i giudici di secondo grado
sottolineano il «valore delle cose asportate, sicuramente modesto ma non
bagatellare»).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Vingelli al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente

Nell’odierno ricorso si lamenta erronea applicazione della legge penale, con

medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 20/11/2015.

e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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