Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50682 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50682 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GANCI GIANLUCA N. IL 18/03/1985
avverso la sentenza n. 832/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10672/2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la
sentenza del Tribunale di Siracusa che, all’esito di giudizio ordinario, ha condannato
Gianluca Ganci, riconosciutegli le attenuanti generiche e l’attenuante della seminfermità
mentale, alla pena di sei mesi di reclusione per fatti integranti i reati di concorso in
resistenza e minaccia a p.u., danneggiamento aggravato e lesioni volontarie a pubblico
ufficiale (frasi e gesti di minaccia nei confronti del personale dell’ospedale psichiatrico di
Siracusa per indurli a ricoverarlo presso la struttura pur in difetto delle condizioni;
aggressione produttiva di lesioni nei confronti dei due agenti di polizia intervenuti su
richiesta dei medici del nosocomio allo scopo di ricondurlo alla calma).
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato di
persona, deducendo violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. e mancanza di motivazione in
ordine alla determinazione della pena e alla ingiustificata omessa concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze del ricorrente, oltre ad essere generiche (traducendosi in mera replica
dei motivi di appello adeguatamente vagliati dai giudici di secondo grado), sono
indeducibili e manifestamente infondate, poiché pertengono ad un profilo, quello del
trattamento sanzionatorio, riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito,
che nel caso di specie ha offerto congrua motivazione della confermata pena comminata
al ricorrente in ragione della sua negativa personalità nonché delle cause ostative al
riconoscimento delle attenuanti innominate ex art. 62 bis c.p.
Il ricorso deve, per tanto, essere dichiarato inammissibile.
La genetica inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l’instaurarsi di
un valido rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione
del reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di secondo grado (Cass. S.U.,
22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164;
Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999). Alla dichiarata inammissibilità
dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in
misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 013

Motivi della decisione

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