Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50681 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50681 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO ANGELO SERAFINO N. IL 31/08/1939
avverso la sentenza n. 3394/2009 TRIBUNALE di COSENZA, del
23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO

Angelo Serafino Romano ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in
epigrafe; la declaratoria di penale responsabilità del ricorrente riguarda reati di ingiurie,
minacce e lesioni personali, in ipotesi commessi in danno di una coppia di confinanti, i
coniugi Caputo-Valente.

motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione di legge, sostenendo che i
giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle reali emergenze processuali; ad avviso
del Romano, la ricostruzione dei fatti sarebbe stata speculare rispetto alle dichiarazioni
dei testimoni escussi (secondo cui l’imputato aveva prima cagionato alle persone offese le
lesioni in rubrica, per poi minacciarle ed ingiuriarle), ed in ogni caso non sarebbe stato
compiuto alcun vaglio circa l’attendibilità del Caputo e della Valente, entrambi costituitisi
parti civili. I querelanti non avevano descritto la presunta condotta violenta del Romano
in termini coerenti con le risultanze della documentazione clinica; nessun testimone,
inoltre, avrebbe chiarito il giorno e l’ora in cui sarebbero accaduti gli episodi contestati.
L’entità delle somme liquidate a titolo di risarcimento dei presunti danni appare infine
sproporzionata rispetto agli accadimenti, perché non agganciata all’entità delle lesioni e
riferita a un danno morale rimasto non provato.
Il ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.
Osserva il Collegio, infatti, che i motivi di ricorso afferiscono a questioni di puro
fatto, riproducendo ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame:
detti motivi debbono perciò considerarsi non specifici, in quanto il difetto di specificità rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. – va apprezzato non solo in termini
di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato,
senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del
15/07/2011, Cannavacciuolo).
La Corte territoriale risulta avere già chiarito, fra l’altro, che:

le persone offese (da cui proviene un racconto lineare e convergente) descrissero
un contesto concitato ed unitario di intemperanze fisiche e verbali da parte del
Romano, senza specificare che le une precedettero le altre;

il referto medico in atti risulta pienamente compatibile con il racconto dei
querelanti, e indica con assoluta certezza il tempus commissi delicti (avendo il
Caputo riferito di essersi recato in ospedale subito dopo l’aggressione);

L’imputato lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della

- la liquidazione dei danni era avvenuta, da parte del giudice di primo grado,
rispettando criteri equitativi di cui aveva dato compiuta contezza.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del medesimo
ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00, così equitativamente stabilita in

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.

ragione dei motivi dedotti.

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