Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50681 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50681 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAMPINATO SALVATORE N. IL 06/05/1971
avverso la sentenza n. 3120/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10664/2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza
del Tribunale di Caltagirone sezione di Grammichele, che all’esito di giudizio abbreviato
ha dichiarato Salvatore Spampinato colpevole del reato di evasione dal regime cautelare
degli arresti domiciliari (avendo arbitrariamente lasciato la sua dimora per “recarsi in
paese a fare un giro”, come dichiarato dalla moglie all’atto del controllo domiciliare dei
carabinieri), condannandolo -concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alla
recidiva- alla pena di quattro mesi di reclusione.
Per mezzo del difensore lo Spampinato impugna per cassazione la sentenza di
appello, deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto e illogicità della
motivazione, poiché manca la prova dell’elemento materiale del reato e del coevo
elemento soggettivo, l’imputato non avendo avuto alcuna intenzione di eludere la misura
cautelare o di sottrarsi ai controlli di p.g. Profili diffusamente esposti con l’atto di appello
che la Corte territoriale, in aperta violazione del disposto dell’art. 125 c.p.p., ha tralasciato
del tutto di prendere in considerazione.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, con i quali si opera una rivisitazione fattuale delle fonti di prova, valutate con
logico giudizio dalla sentenza della Corte, improponibile nel giudizio di legittimità e -nel
contempo- si interpretano distonicamente le disposizioni incriminatrici dell’evasione
dalla custodia domiciliare rispetto ai caratteri di tale custodia. La sentenza impugnata, al
contrario dell’assunto del ricorso in punto di adeguatezza della motivazione, assunto
espresso in termini generici e con formule di maniera, ha vagliato tutti gli argomenti e i
fatti esposti nel gravame avverso la decisione di primo grado, ivi incluso l’implausibile
assunto difensivo dell’imputato, che al rientro in casa ha sostenuto di essersi recato in
ospedale dopo essere caduto in casa.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Fatto e diritto

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