Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50680 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50680 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AUTERI FEBRONIA N. IL 21110/1974
avverso la sentenza n. 1003/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

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R. G. 10647 / 2013

Con la sentenza del 16.3.2010 indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania
ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa, con la quale all’esito di giudizio
ordinario Febronia Auteri è stata condannata, riconosciutele le attenuanti generiche,
alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di calunnia, avendo
falsamente denunciato il 3.11.2003 presso il Commissariato di p.s. di Comiso lo
smarrimento di due assegni bancari, uno dei quali a sua firma per l’importo di euro
10.000,00 in realtà consegno dal suo convivente a tale Giuseppe Barone a titolo di
estinzione di un pregresso rapporto debitorio. Condotta con cui incolpava detto Barone
dei reati di furto o ricettazione dei titoli di credito, pur sapendolo innocente.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputata,
deducendo violazione di legge e mancanza e illogicità di motivazione in ordine alla
ricostruzione della condotta incriminata con specifico riguardo alla inadeguata
valutazione del carente elemento soggettivo del reato. Il contegno di denuncia
dell’imputata sarebbe, infatti, giustificato dal mancato rinvenimento del titolo di credito
da parte dell’impiegata della società di autotrasporti all’epoca gestita dall’imputata e dal
suo convivente.
Il ricorso, scandito da profili di doglianza ripetitivi dei rilievi espressi contro la
sentenza di primo grado, è basato su censure indeducibili e palesemente infondate.
Premesso che la sentenza impugnata deve essere letta in uno alla confermata decisione
di primo grado, con cui forma un unitario e inscindibile compendio valutativo, il ricorso
propone una surrettizia rivisitazione dei temi fattuali della regiudicanda impraticabile
nel giudizio di legittimità. Le osservazioni critiche esposte in ricorso censurano la
valutazione di dati probatori compiuta dai giudici di merito con riguardo alla analisi
concernente la piena consapevolezza da parte della Auteri dell’avvenuta negoziazione
del titolo oggetto della sua mendace denuncia di smarrimento, atteso che il titolo è
stato da lei sottoscritto e che la persona offesa ha documentato il preesistente rapporto
creditorio vantato nei confronti del convivente dell’imputata (a prescindere dalla
presenza o meno della ricorrente alla concreta dazione dell’assegno a: Barone).
A tali considerazioni non possono far velo i rilievi critici espressi con una
memoria difensiva della ricorrente (depositata il 30.10.2013), con la quale si rinnovano
le infondate critiche di difetto di motivazione mosse all’impugnata decisione di appello.
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la verifica di eventuali cause estintive prescrizionali
sopravvenute alla decisione di appello. Decisione che, avuto riguardo ai periodi di
sospensione del termine prescrizionale (pari ad oltre dieci mesi) è intervenuta in epoca
ben precedente lo spirare dell’ipotetico termine di prescrizione. All’inammissibilità
dell’impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi
equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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