Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50679 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50679 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ELEZI EDUART N. IL 19/05/1982
DERVISHI EMILJANO N. IL 21/07/1992
ELEZI ARJAN N. IL 01/09/1984
ELEZI EDUART N. IL 25/03/1992
avverso la sentenza n. 3716/2013 GIP TRIBUNALE di AREZZO, del
25/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il 25/03/2014, il Tribunale di Arezzo pronunciava sentenza ex art. 444 del codice di
rito nei confronti di Emiljano Dervishi, Eduart Elezi (nato nel 1982), Arjan Elezi ed Eduart
Elezi (nato nel 1992), imputati di vari reati di furto.
Propongono ricorso:

il Dervishi ed Eduart Elezi (nato nel 1992), che con distinti ma identici atti di
impugnazione lamentano violazione dell’art.

62-bis

cod. pen., in quanto le

regime di prevalenza;

il comune difensore degli altri due imputati, che con ricorsi di contenuto
sovrapponibile lamenta a sua volta violazione del citato art. 62-bis, visto che i suoi
assistiti presentavano entrambi un solo, modesto precedente, per cui avrebbero
meritato le attenuanti de quibus, loro immotivatamente negate.
I ricorsi sono inammissibili, per manifesta infondatezza.
Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura

dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo. Nel caso di specie,
deve rilevarsi che le pene prospettate nelle varie istanze rientrano nei limiti legali, e va
ricordato che in caso di patteggiamento «la valutazione di congruità della pena oggetto
dell’accordo tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel risultato finale,
indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale
che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle
parti» (Cass., Sez. III, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv 244582).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 1.500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.

circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto esser loro riconosciute in

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