Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50679 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50679 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
TEDONE PASQUALE N. IL 11/03/1973
avverso la sentenza n. 1294/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10642/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione del
Tribunale di Trani sezione di Ruvo di Puglia con cui Pasquale Tedone è stato riconosciuto
colpevole, nella sua qualità di procuratore della proprietaria Angela Tedone, dei reati (artt. 388
co. 2, 392 c.p.) di ragion fattasi e di elusione del provvedimento interdittivo della prosecuzione dei
lavori adottato dal giudice civile (a seguito di denuncia di nuova opera dei proprietari limitrofi) in
relazione ad opere edilizie avviate sulla proprietà Tedone, consistenti nella creazione ex novo di
due balconi in luogo di preesistenti finestre, la cui realizzazione continuava ad attuare (lavori di
muratura, di pittura di impiantistica). Fatti reato per i quali il Tedone è stato condannato,
concessegli le attenuanti generiche e unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p., alla pena sospesa di euro
500,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla confermata
responsabilità del Tedone. La Corte di Appello in particolare ha omesso di considerare che
l’ordinanza civile interdittiva vedeva quale unica destinataria Angela Tedone e non l’odierno
imputato, che nel giudizio civile era intervenuto nella sola veste di procuratore della proprietaria e
non di procuratore per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione dell’immobile. In ogni caso
l’ordinanza interdittiva concerneva la sola ultimazione dei balconi e non pure la prosecuzione dei
lavori interni all’appartamento dei Tedone. Lavori avvenuti, per altro, in epoca precedente la
notifica dell’ordinanza del giudice civile (16.6.2004).
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e palese infondatezza delle censure.
Premesso che, per quanto si evince dalla sentenza di primo grado e dal relativo appello, il
Tedone (ad onta della formale intestazione dell’immobile) è l’effettivo dominus e utilizzatore
dell’appartamento in cui sono proseguiti i lavori, l’illiceità di detta prosecuzione ha pacificamente
riguardato i soli due balconi attinti dal provvedimento interdittivo del giudice civile. L’attività
edilizia sugli stessi, oltre che sulle restanti parti dell’appartamento, risulta proseguita in epoca
successiva alla notifica del provvedimento civile, per altro già ampiamente noto, ancor prima della
sua notifica, all’imputato nell’anzidetta posizione di utilizzatore del bene (v. sentenza: “…i lavori
di completamento delle opere, che hanno interessato anche la parte esterna dell’immobile, dove
era stata realizzata la trasformazione delle finestre in balconi con immutazione dello stato dei
luoghi e pregiudizio al decoro architettonico, sono proseguiti fino al mese di settembre 2004”).
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido rapporto
impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione
sopravvenuta, tenendo conto dei periodi di sospensione del termine prescrizionale, alla sentenza
di secondo grado (Cass. S.U., 22.11.2000 11. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n.
23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999).
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una somma alla cassa delle ammende, equamente stabilita in euro mille.
P• Q• M•

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre

2•13

Motivi della decisione

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