Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50678 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50678 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASTASIU MIHAI N. IL 20/02/1978
avverso la sentenza n. 3221/2014 TRIBUNALE di TORNO, del
30/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il 30/07/2014, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza ex art. 444 del codice di
rito nei confronti di Mihai Nastasiu, imputato quanto a plurimi reati di furto aggravato. Il
Nastasiu propone personalmente ricorso per cassazione, lamentando carenza della
motivazione per non essere state evidenziate le ragioni della insussistenza di cause di
proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.

dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi che il
giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato.
In particolare, l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito si fonda su
un complessivo richiamo agli atti processuali, ed in particolare all’avvenuta confessione
resa dall’imputato, così soddisfacendo lo

standard motivazionale per tale genere di

decisioni: deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nella
motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di
proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass.,
Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.

Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura

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