Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50678 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50678 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTISTINI ANTONIO N. IL 17/08/1968
avverso la sentenza n. 5339/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10563 / 2013

La sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe ha confermato
in punto di responsabilità la decisione del Tribunale di Forlì sezione di Cesena, che
all’esito di giudizio ordinario ha dichiarato Antonio Battistini colpevole dei reati di
tentato furto aggravato in un pubblico esercizio (bar) e di resistenza. La Corte felsinea
in corretta applicazione dell’art. 63 co. 4 c.p., in rapporto all’incremento sanzionatorio
derivante dalla ritenuta sussistenza della contestata recidiva qualificata, ha ridotto la
pena per i due reati avvinti da continuazione a sette mesi e venti giorni di reclusione ed
euro 90,00 di multa.
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, lamentando carenza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata
disapplicazione della contestata recidiva ex art. 99 co. 4 c.p., siccome non dimostrativa
di una maggiore gravità della condotta dell’imputato, e in ordine al non giustificato
diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure sono
indeducibili e palesemente infondate, involgendo un profilo della regiudicanda, quello
del trattamento sanzionatorio, che è rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito e che è sottratto a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto -come deve
constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza di appello- da esauriente e logica
motivazione (la sentenza di appello chiarisce ampiamente le ragioni considerate
ostative al riconoscimento delle attenuanti innominate in favore dell’appellante, gravato
da numerosi precedenti penali che gli sono valsi la contestazione della recidiva
qualificata ex art. 99 co. 4 c.p.p. e che, motivatarnente, i giudici dei due gradi di merito
hanno reputato sintomatica della maggiore efficienza criminale delle illecite azioni del
prevenuto).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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