Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50676 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50676 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCOGNAMIGLIO ARTURO N. IL 24/08/1970
avverso la sentenza n. 5099/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 07/11/2013

R. G. 10156/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del g.i.p. de I locale Tribunale che all’esito di giudizio
abbreviato ha riconosciuto Arturo Scognamiglio colpevole dei reati, unificati dalla
continuazione, di furto aggravato commesso di notte in un esercizio commerciale (bar) e
di violazione di sigilli per essersi -tra l’altro- impossessato delle monete giacenti in un
apparecchio slot machine sottoposto a sequestro. La Corte territoriale, accogliendo un
motivo di gravame dell’imputato, ha qualificato la condotta di furto, in origine contestata
ai sensi dell’art. 624 bis c.p., come furto aggravato ex artt. 624 e 625 n. 2 c.p. e, per
l’effetto, ha ridotto la pena inflitta allo Scognamiglio (tenuto conto della già considerata
recidiva qualificata) ad un anno e otto mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso personale l’imputato,
deducendo erronea applicazione dell’art. 349 c.p. e difetto di motivazione. I giudici di
appello non avrebbero vagliato le censure formulate sulla ravvisabilità dell’ascritta
fattispecie criminosa, atteso che all’atto della sua condotta ablativa il prevenuto non
avrebbe avuto alcuna ragione per avvedersi o supporre che la “macchinetta” violata fosse
sottoposta a precedente sequestro.
Il ricorso è inammissibile per genericità delle censure, che replicano motivi di
appello delineanti la medesima questione sulla sussistenza del reato di violazione di
sigilli e destituiti di ogni serio pregio. La sentenza impugnata ha puntualmente
evidenziato che all’atto della sua condotta criminosa l’imputato era perfettamente in
grado di avvedersi dell’intangibile vincolo reale apposto all’apparecchio videogioco,
recante ben visibile presenza di ben quattro fascette di carta applicate all’apparecchio e
indicanti il suo stato di sequestro. Presenza che non ha dissuaso il prevenuto dallo
strappare dette fascette e sottrarre le monete contenute nell’apparecchio.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e dell’equa somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2013

Motivi della decisione

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