Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50675 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50675 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JARMOLTNI KAMAL N. IL 01/01/1982
avverso la sentenza n. 7174/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI,

Data Udienza: 20/11/2015

•■•

FATTO E DIRITTO
Il 17/12/2014, il Tribunale di Genova pronunciava sentenza ex art. 444 del codice di
rito nei confronti di Kamal Jarmouni, imputato in ordine ad un furto commesso presso un
esercizio commerciale. Lo Jarmouni propone personalmente ricorso per cassazione,
lamentando difetto di motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a recepire
l’accordo intervenuto fra le parti senza assolvere agli specifici doveri di controllo imposti
dalla legge processuale.

Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi che il
giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. La giurisprudenza di
questa Corte ha più volte ribadito, a riguardo, che «l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia
da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.» (Cass., Sez. IV, n. 34494 del
13/07/2006, Koumya, Rv 234824).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di € 1.500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.

Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.

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