Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50675 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50675 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JANNI’ FRANCO N. IL 10/03/1969
avverso la sentenza n. 456/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
23/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ANNI’ Franco ricorre contro la sentenza di patteggiamento speci-

ficata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione
sull’omessa applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., assumendo che la perquisizione

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la
prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637;
Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
In particolare la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce
in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare
l’accusa mediante un atto dispositivo con cui l’imputato abdica all’esercizio del diritto
alla prova, per cui l’intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare,
con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (Cass., Sez. U.,
27.10.1999, Fraccari)
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile perché fondato su
motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

alla cui esecuzione oppose resistenza sarebbe stata illegittima.

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