Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50674 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50674 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUELI MAURIZIO N. IL 20/01/1963
avverso la sentenza n. 4815/2014 TRIBUNALE di ASTI, del
27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il 27/10/2014, il Gip del Tribunale di Asti pronunciava sentenza ex art. 444 del
codice di rito nei confronti di Maurizio Gueli, imputato in ordine ad un tentato furto in
abitazione. Il Gueli propone personalmente ricorso per cassazione, lamentando
violazione di legge sostanziale e processuale, per non avere il giudicante offerto alcuna
motivazione circa la sussistenza dell’aggravante contestata (di cui all’art. 625 n. 2 cod.
pen.) né esposto argomentazioni di sorta sul trattamento sanzionatorio, che nel caso di

Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.
Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi che il
giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. La giurisprudenza di
questa Corte ha più volte ribadito, a riguardo, che «l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia
da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.» (Cass., Sez. IV, n. 34494 del
13/07/2006, Koumya, Rv 234824).
Quanto, più in particolare, alla ricorrenza dell’aggravante ed alla dosimetria della
pena, si rileva che:
il Gip ha evidenziato come all’imputato fosse stato sequestrato un grimaldello, a
fronte della pacifica effrazione della serratura della porta dell’abitazione dove
venne tentato il furto de quo;
la sanzione complessivamente determinata rispetta i limiti legali, e va ricordato
che in caso di patteggiamento «la valutazione di congruità della pena oggetto
dell’accordo tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel risultato finale,
indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato
finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle
volontà delle parti» (Cass., Sez. III, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv
244582).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della

specie ben avrebbe potuto ancorarsi sui minimi edittali.

Cassa delle Ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

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