Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50673 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50673 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DOCI ADRIAN ALIAS N. IL 13/07/1988
avverso l’ordinanza n. 2349/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
09/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 9- (:
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.8.2013 il Tribunale del riesame di Roma , adito
a norma dell’art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare della
custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Roma nei confronti di Doci Adrian, indagato per i reati
previsti da: artt.56, 110,624 bis 625 n.2 cod.pen.; art.337 cod.pen.;
artt.56, 575 e 576 cod.pen. (tentato furto in abitazione, resistenza a

Attanasio e del carabiniere Amendolagine che, intervenuti per impedire la
consumazione del furto in abitazione, venivano colpiti al capo e al tronco
con un piede di porco in ferro della lunghezza di 54 cm.In Roma il
26.7.2013).
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per i seguenti
motivi: 1) ai fini della sussistenza della volontà omicida il Tribunale del
riesame ha omesso di considerare la oggettiva modesta entità delle
lesioni riportate dai militari: il brigadiere Attanasio non viene ricoverato
ed il carabiniere Amendolagine non subisce una lesione del cervelletto; 2)
ai fini della valutazione delle esigenze cautelari il Tribunale non ha
considerato l’offerta risarcitoria dell’indagato, la disponibilità di un
domicilio stabile e lo stato di incensuratezza; inoltre non ha applicato il
criterio di gradualità delle misure coercitive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse e manifesta
infondatezza.
1.11 Tribunale del riesame, con motivazione del tutto priva di vizi
logici ed insindacabile nel merito, ha ritenuto sussistente la volontà
omicida in ragione della intensità e reiterazione dei colpi inferti con
l’oggetto contundente in ferro, anche dopo la caduta al suolo dei
Carabinieri, e per la serietà delle lesioni refertate ( trauma cranico con
ferita lacerocontuso del cuoio capelluto per il carabiniere Amendolagine;
trauma al torace per il brigadiere Attanasio).
Deve inoltre considerarsi che, in tema di impugnazioni avverso
misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame che al
ricorso per cassazione quando, con tali mezzi di gravame, l’indagato
tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale

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pubblico ufficiale e tentato omicidio aggravato in danno del brigadiere

non consegua alcuna concreta utilità; in particolare difetta l’utilità, e
quindi l’interesse ad impugnare, quando il mutamento invocato non
incide sulla possibilità di adottare o mantenere la misura, con la
precisazione che la diversa durata dei termini di custodia cautelare, di
fase ed assoluti, eventualmente derivante dalla diversa qualificazione del
fatto, non integra di per sé l’interesse al gravame, che, a norma
dell’art.568 comma 4 cod.proc.pen., deve essere attuale e concreto e non

riqualificazione giuridica spettante al Tribunale del riesame non produce
effetti oltre il procedimento incidentale in corso. (conforme Sez. 5, n.
45940 del 09/11/2005, Oberto, Rv. 233219).
Nel caso in esame, l’eventuale derubricazione del reato di tentato
omicidio aggravato in quello di lesioni volontarie aggravate dal nesso
teleologico ai sensi degli artt.585 e 576 n.1 cod.pen., oltre che dall’uso
dell’arma, è ininfluente sulla possibilità di emissione della misura
cautelare, per di più adottata anche per i concorrenti reati di tentato furto
in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale; ugualmente la diversa
durata dei termini di fase della custodia cautelare in relazione al delitto di
tentato omicidio aggravato ovvero di lesioni volontarie aggravate è in
concreto irrilevante, atteso che il breve periodo decorso dalla data di
arresto alla data di emissione della ordinanza impugnata non esaurisce in
ogni caso i termini di fase.
2. Sul piano cautelare il Tribunale del riesame ha ritenuto adeguata la
misura della custodia in carcere in ragione della estrema pericolosità
dell’indagato, disposto a commettere qualsiasi tipo di delitto pur di
portare a termine il programmato furto in abitazione. La motivazione è
priva di vizi logici, ed il profilo di pericolosità è stato individuato dal
giudice cautelare in relazione alla personalità dell’indagato ed alla
condotta valutata dal punto di vista fattuale, a prescindere dalla
sussumibilità di essa entro l’una o l’altra fattispecie penale.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
P.Q.M.

2

meramente eventuale e futuro; deve infine considerarsi che il potere di

Trasmessa copia ex art. 23
332
n. 1 tor
Roma, lì

vidi,

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94
comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.

Così deciso in Roma il 14.11.2013.

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