Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50672 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50672 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMPARETTO ITALO N. IL 05/11/1975
avverso l’ordinanza n. 20/2013 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 12/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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letteLsentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12.3.2013 il Tribunale di Torre Annunziata, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da
Comparetto Italo che chiedeva di dichiarare non esecutiva la sentenza di
condanna alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 45.000 di multa
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 13.3.2012, irrevocabile il
26.6.2012, sussistendo un difetto di notifica dell’estratto contumaciale.

fosse stata ritualmente esperita al domicilio eletto (via dell’Archeologia 24
presso la convivente Biagiotti Anna), ma con esito negativo per inidoneità
delle indicazioni fornite all’atto della elezione di domicilio, con particolare
riguardo alla necessità di indicare la scala ed il numero interno del
fabbricato; conseguentemente reputava la notificazione ritualmente
effettuata mediante consegna al difensore di fiducia a norma dell’art.161
comma 4 cod.proc.pen.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione
deducendo: la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario non attesta
l’assenza del destinatario presso il domicilio indicato, ma la necessità di
ulteriori elementi per eseguire la notificazione; la dichiarazione di
domicilio effettuata dall’imputato al momento della sottoposizione al
fermo era completa della indicazione della scala ( via dell’Archeologia 24/
M).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto affermato nella ordinanza impugnata, vi è
agli atti verbale di arresto in esecuzione del decreto di fermo di
Comparetto Italo dal quale risulta che il ricorrente ha dichiarato il proprio
domicilio in “Roma via dell’Archeologia n.24 scala M int.27”, fornendo
tutti gli elementi necessari per la effettuazione della notificazione degli
atti processuali presso il domicilio dichiarato.
Ne consegue la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale
della sentenza, eseguito mediante consegna al difensore a norma
dell’art.161 comma 4 cod.proc.pen. in assenza del presupposto della
inidoneità o insufficienza dei dati indicati con la dichiarazione di domicilio.
( in termini Sez. 5, n. 48652 del 29/10/2009, Boujema, Rv. 245829).

Il Tribunale riteneva che la notificazione dell’estratto contumaciale

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio. A
norma dell’art.670 cod.proc.pen. la sentenza emessa il 13.2.2012 dal
Tribunale di Torre Annunziata a carico di Comparetto Italo deve essere
dichiarata non esecutiva e l’esecuzione deve essere sospesa, disponendo
l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Gli
atti devono essere rinviati al Tribunale di Torre Annunziata perché
proceda alla rinnovazione della notificazione dell’avviso di deposito con

Com pa retto Italo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ ordinanza impugnA, dichiara non esecutiva
la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata emessa il 133.2012,
sospende l’esecuzione, dispone la immediata liberazione di Comparetto
Italo se non detenuto per altro e la rinnovazione della notificazione
dell’estratto contumaciale della sentenza rinviando all’uopo al Tribunale di
Torre Annunziata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art.626 cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 14.11.2013.

l’estratto della sentenza contumaciale presso il domicilio dichiarato da

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