Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50671 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50671 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORRADI NICOLA N. IL 17/03/1990
avverso la sentenza n. 2660/2014 TRIBUNALE di VERONA, del
13/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il 13/09/2014, il Tribunale di Verona pronunciava sentenza ex art. 444 del codice di
rito nei confronti (anche) di Nicola Corradi, imputato di concorso in furto aggravato. Il
difensore del Corradi propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e
carenza della motivazione della sentenza impugnata, per non essere state evidenziate le
ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.

dell’accertamento in sede di sentenze

ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare

contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi che il
giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato.
In particolare, l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito si fonda su
un complessivo richiamo agli atti processuali (ivi compreso un verbale di arresto in
flagranza di reato, con tanto di presa d’atto dell’intervenuta confessione da parte di
entrambi gli imputati); in tal modo, appare ampiamente soddisfatto lo

standard

motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di
patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il
giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del
01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura

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