Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50671 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50671 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVRAM DUMITRU N. IL 09/02/1977
avverso l’ordinanza n. 13/2013 TRIBUNALE di VERBANIA, del
21/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
L
lette/sentite-le conclusioni del PG Dott.

dbut-e•Ao

/v,

Uditi difensor Avv.;

„P„.„.

Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21.3.2013 il Tribunale di Verbania, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Avram
Dumitru di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna alla pena di
anni 4 e mesi 6 di reclusione emessa il 2.2.2011 dal Tribunale di
Brescia,con estratto contumaciale notificato al difensore di ufficio in data
21.3.2011, inserita nel provvedimento di cumulo pene concorrenti

di Verbania; dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza la
richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Il Tribunale riteneva ritualmente effettuata la notifica della sentenza
contumaciale all’imputato latitante mediante consegna al difensore ai
sensi dell’art.165 cod.proc.pen., osservando che, ai fini della
dichiarazione di latitanza, l’art.295 cod.proc.pen., non detta specifiche
prescrizioni per la ricerca della persona colpita dalla misura restrittiva, a
differenza di quanto stabilito per la emissione del decreto di irreperibilità,
e che comunque le verifiche effettuate per la ricerca del latitante, che
davano atto dell’avvenuto allontanamento dell’indagato dal territorio
nazionale, dovevano considerarsi esaurienti.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per i
seguenti motivi: 1) il Tribunale non tiene conto della palese
inadeguatezza delle attività di ricerca indicate nel verbale di vane ricerche
del 23.2.2010, che si limitano a menzionare il risultato delle
intercettazioni telefoniche da cui risultava che l’interessato si trovava in
Romania e non intendeva fare rientro in Italia, senza approfondire
ulteriormente le ricerche in campo nazionale ( presso il domicilio di
Avram sito in Cassano d’Adda ed in altri luoghi) ed internazionale, con
particolare riguardo alla Romania; applicabilità, anche ai fini della
emissione del decreto di latitanza, delle disposizioni dettate dall’art.169
comma 4 cod.proc.pen. in materia di emissione del decreto di
irreperibilità nei confronti di persona dimorante all’estero; 2) mancanza di
motivazione in ordine alla eccepita nullità della notifica della sentenza
nella forma prevista per l’imputato latitante, nonostante la cessazione
dello stato di latitanza a seguito dell’arresto avvenuto in Romania il
19.1.2011 in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in altro

i

emesso il 10.1.2013 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

procedimento dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Verbania.
Con memoria del 12.11.2013, denominata motivi nuovi, contesta le
conclusioni presentate dal Procuratore generale e richiama talune
pronunce della giurisprudenza di legittimità che equiparano la latitanza
alla irreperibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

se le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art.295
cod.proc.pen., costituenti presupposto per la dichiarazione della latitanza,
debbano necessariamente comprendere le ricerche nei luoghi specificati
dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, ed in
particolare se, anche ai fini della dichiarazione di latitanza, sussista
l’obbligo di svolgimento delle ricerche all’estero previsto dall’art.169
comma 4 cod.proc.pen.con riferimento all’imputato irreperibile.
Sul punto si registrano i contrasti giurisprudenziali di seguito indicati.
Secondo un primo orientamento interpretativo, l’art. 295 cod. proc.
pen. non detta, ai fini dell’esecuzione della misura coercitiva, specifiche
prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la
quale non è, pertanto, vincolata all’osservanza dei criteri tipizzati di
ricerca previsti in tema di irreperibilità, essendo rimesso al giudice che
emette il decreto di latitanza l’apprezzamento della idoneità in concreto
delle ricerche medesime. ( in tal senso Sez. 2, n. 25315 del
20/03/2012, Ndreko e altri, Rv. 253072). Inoltre l’accertata assenza del
ricercato dal territorio nazionale costituisce circostanza di per sé
sufficiente ai fini della dichiarazione dello stato di latitanza, che cessa
soltanto con l’arresto, mentre non ha alcuna influenza sulla permanente
condizioni di latitante l’eventuale accertamento della giuridica possibilità
di eseguire notificazioni all’estero presso il luogo di residenza del
destinatario latitante. (Sez. 1, n. 15410 del 25/03/2010 , Arizzi e altri,
Rv. 246751).
Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, la previsione di
cui all’art. 169, comma quarto cod. proc. pen., dettata in vista
dell’emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile
analogicamente anche ai fini della legittimità dell’emissione del decreto di

2

1.11 primo motivo di ricorso richiede l’esame della questione di diritto

latitanza, che è una forma di irreperibilità qualificata dalla volontaria
sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo, essendo tale
procedura elemento per valutare il grado di completezza delle ricerche.
(Sez. 6, n. 5929 del 22/01/2009, P.M. in proc. Bambach e altro, Rv.
243064; conforme Sez. 1, n. 9443 del 16/02/2010, Havaraj, Rv.
246631).
L’applicabilità dell’art.169 comma 4 cod.proc.pen. è nuovamente

253636, secondo cui la emissione del decreto di latitanza non deve
essere necessariamente preceduta dallo svolgimento all’estero di ricerche
tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il
provvedimento cautelare e della cui dimora o residenza in un paese
straniero si abbia avuto generica notizia, non sussistendo i presupposti
per l’applicazione in via analogica delle regole dettate per le ricerche
dell’irreperibile dall’art. 169 comma quarto cod. proc. pen.
Detta pronuncia, al pari della citata decisione Rv246751, evidenzia
una incompatibilità logica della estensione al latitante dell’obbligo di
ricerca all’estero dell’irreperibile stabilito dall’art.169 comma 4
cod.proc.pen. , considerato che le ricerche fuori dal territorio nazionale
dell’imputato irreperibile, di cui si abbia generica notizia che risiede
all’estero, sono finalizzate alla comunicazione della informativa sulla
esistenza e gli estremi del procedimento penale a suo carico prevista
nell’art.169 comma 1 cod.proc.pen., con contestuale invito alla elezione
di domicilio nel territorio nazionale; tale esigenza di informazione non è
ravvisabile nel caso di indagato latitante che, per definizione , si sottrae
volontariamente alle ricerche proprio perché consapevole della esistenza
del procedimento a suo carico. Inoltre mentre l’individuazione, a seguito
delle ricerche, della precisa residenza o dimora all’estero è idonea a far
cessare la condizione di irreperibile ai sensi dell’art.169 comma 1
cod.proc.pen. , essa è ininfluente sulla condizione di latitante che cessa
solo a seguito della esecuzione della misura restrittiva.
2.11 secondo motivo di ricorso richiede l’esame della questione di
diritto se la cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto
all’estero avvenuto in relazione ad altro procedimento penale, anche se
non portato a specifica conoscenza del giudice procedente, implichi la

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3

negata da Sez. 5, n. 46340 del 19/09/2012, P.G., P.C., Adler e altri, Rv.

illegittimità delle successive notificazioni eseguite nella forma prevista per
l’imputato latitante dall’art.165 cod.proc.pen.
Secondo un primo orientamento interpretativo la cessazione dello
stato di latitanza implica la illegittimità delle successive notifiche eseguite
ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen., anche qualora non sia stata portata
a conoscenza del giudice procedente, gravando su quest’ultimo il compito
di verificare che la latitanza non sia cessata e non essendo previsto un

19/05/2009, Scollo, Rv. 244135). E’ stato ulteriormente precisato che la
notificazione degli atti all’imputato, arrestato all’estero nell’ambito di una
procedura estradizionale o per altra causa, e di cui risulti agli atti il luogo
della detenzione, con conseguente cessazione dello stato di latitanza
prima dichiarato, devono compiersi secondo la disciplina prescritta per
l’imputato residente o dimorante all’estero e non secondo quella per la
notifica al latitante. (Sez. 5, n. 9746 del 05/12/2008 – dep. 03/03/2009,
Foley, Rv. 242991)
Secondo un diverso orientamento, l’arresto dell’imputato all’estero
per fini estradizionali comporta la cessazione del suo stato di latitanza,
ma non implica la nullità delle successive notifiche, ancorché effettuate
nelle forme previste per il latitante, in assenza di un atto che documenti
la cognizione giudiziale del fatto al momento della notifica, e fino a
quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell’arresto con
modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato, (Sez. 6,
n. 14239 del 15/12/2003 – dep. 15/04/2005, Farina, Rv. 231455).
Gli evidenziati contrasti giurisprudenziali giustificano la rimessione del
ricorso alle Sezioni unite a norma dell’art.618 cod.proc.pen.
P.Q. M.

Rimette il ricorso alla Sezioni unite.
Così deciso in Roma il 14.11.2013.

onere di comunicazione a carico dell’imputato. (Sez. 1, n. 22076 del

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