Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50670 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50670 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBIERO MARIA CRISTINA N. IL 09/03/1958

•• •

;

avverso la sentenza n. 500223/2013 TRIBUNALE di VENEZIA, del
23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Maria Cristina Barbiero, con atto da lei personalmente sottoscritto, ricorre per
cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 23/10/2014, in
forza della quale risultano essere stati dichiarati estinti, per intervenuta prescrizione,
alcuni reati di diffamazione, in ipotesi commessi dalla Barbiero (nonché da Sandro
Busanel) in danno dell’Avv. Rodolfo Marigonda. La ricorrente documenta di avere già
separatamente impugnato una ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia, il

ricusazione del giudice assegnatario del processo anzidetto.
L’odierno ricorso appare inammissibile.
La Barbiero sembra dolersi della circostanza che, nel processo de quo, il querelante
non si sarebbe mai presentato per spiegare le vicende presupposte alle presunte condotte
degli imputati, senza dunque che ella od il Busanel abbiano potuto ottenere un reale
accertamento della verità dei fatti: ma non emerge in alcun modo che la ricorrente intese
rinunciare alla prescrizione, e che dunque abbia oggi interesse ad impugnare la
pronuncia.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,

segue la condanna della ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà della
ricorrente medesima (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.

24/09/2014, con cui era stata dichiarata inammissibile una sua dichiarazione di

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