Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50670 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50670 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORRADINO ANDREA N. IL 04/02/1961
avverso l’ordinanza n. 1/2010 TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
08/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
POrnArzo V1& Qk
lette4softt4e.le conclusioni del PG Dott. 74
,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 8.6.2013 il Tribunale di La Spezia, in funzione di
giudice della prevenzione, rigettava l’incidente di esecuzione proposto a
norma dell’art.666 cod.proc.pen. da Corradino Andrea legale
rappresentante della Cassa di Risparmio della Spezia s.p.a., in qualità di
soggetto terzo titolare di un diritto reale di garanzia, avverso la misura di
prevenzione patrimoniale della confisca disposta a norma dell’art.2 ter

proposto Venturi Gabriele.
Avverso l’ordinanza il difensore della Cassa di Risparmio della Spezia
s.p.a. propone ricorso per cassazione per vizio della motivazione sotto il
profilo della carenza o illogicità..
CONSIDERATO IN DIRITTO
In materia di confisca l’art.676 comma 1 cod.proc.pen. stabilisce che
il giudice dell’esecuzione procede con le forme previste dall’art.667
comma 4 cod.proc.pen., emettendo provvedimento non direttamente
ricorribile, ma opponibile davanti allo stesso giudice che lo ha
pronunciato. In applicazione del generale principio di conservazione degli
effetti degli atti giuridici, espresso dalla regola di conversione
dell’impugnazione stabilita dall’art.568 comma 5 cod.proc.pen., il ricorso
deve essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione
degli atti al giudice competente. (conforme da ultimo Sez. 1, n. 11770
del 28/02/2012 , Filomena, Rv. 252572).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt.676 e 667
comma 4 cod.proc.pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di La
Spezia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 14.11.2013.

legge n.575 del 1965 sui beni appartenenti alla s.r.l. LSV gestita dal

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