Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5067 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5067 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da Petruio Maurizio, nato il giorno 28 febbraio
1969, e Rubini Roberto, nato il giorno 14 gennaio 1971, avverso la sentenza 30
novembre 2012 della Corte di appello di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi ed i motivi nuovi depositati
dalla difesa di Petruio.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Angelo Di Popolo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché il difensore del
ricorrente Rubini, avv. Merluzzi, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Petruio Maurizio e Rubini Roberto ricorrono, a mezzo dei loro difensori
avverso la sentenza 30 novembre 2012 della Corte di appello di Roma.
2. Petruio Maurizio e Rubini Roberto sono accusati, al capo 1, del delitto di
cui all’alt 74 commi 1 e 2 del D.P.R. nr. 309/90, perchè si associavano tra di loro e

Data Udienza: 11/12/2013

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con Marulanda Cardona Luis Alberto ( per il quale si procede separatamente ) al
fine di commettere più delitti di importazione nel territorio dello Stato di sostanza
stupefacente del tipo cocaina rivestendo, in particolare, i seguenti ruoli: Petruio
Maurizio (Art. 74 comma 2: Partecipe). Gestore, unitamente ad Albini Fabio, dei
contatti con le persone materialmente incaricate di ritirare la sostanza

Roberto (Art. 74 comma 2: Partecipe). Gestore dei contatti con le persone
materialmente incaricate di ricevere la sostanza stupefacente al momento
dell’arrivo negli spazi aeroportuali. In Roma dall’aprile 2008 all’ottobre 2009.
3. Il solo Petruio del delitto di cui al capo sub 3): del reato di cui agli artt.

110 C.P., 73 e 80 D.P.R. 309/99 perché, in concorso tra loro e con Marulanda
Cardona Luis Alberto illecitamente importavano nel territorio dello Stato Kg. 2,125
di cocaina occultati in un carrello portavivande a bordo dell’aeromobile Alitalia AZ
687 proveniente dal Sud America. In Fiumicino il 21.12.2008.
4. La Corte di appello di Roma con la gravata sentenza 30 novembre 2012,
in parziale riforma della sentenza 18 gennaio 2012 del G.U.P. presso il Tribunale
di Roma, appellata da Petruio Maurizio e Rubini Roberto, ritenuta da parte di
quest’ultimo la partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 D.P.R. 309/1990 dal
mese di giugno 2009, ha ridotto la pena, per il Rubini ad anni 4 e mesi 8 di
reclusione; ha revocato nei confronti dello stesso Rubini la pena accessoria
dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena e ha sostituito la pena
accessoria dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella temporanea
per la durata di anni cinque; ha confermato nel resto e condannato Petruio
Maurizio al pagamento delle spese del giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La difesa di Petruio, con un unico motivo di impugnazione, prospetta
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 438 e segg.,
533 cod. proc. pen., 74 comma secondo d.p.r. 309/90 56, 81 110, 133 cod. pen..
Nei successivi motivi nuovi depositati si è contestata: la sussistenza
dell’associazione e l’adesione ad essa del ricorrente; violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di determinazione della sanzione.

stupefacente al momento dell’arrivo della stessa negli spazi aeroportuali; Rubini

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2. Il difensore del Rubini, con unico motivo di impugnazione, deduce
inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione
sotto il profilo dell’applicazione dell’art. 74 d.p.r. 309/90 nonché manifesta
mancanza ed illogicità della motivazione in punto di responsabilità sia per i profili
oggettivi che per la soggettività che la norma esige.
sia per la sussistenza di profili di inammissibilità che per ragioni di infondatezza di
alcune deduzioni critiche.
L’inammissibilità travolge tutte quelle critiche che, a fronte di una doppia
conforme pronuncia in punto di responsabilità (con attribuzione in appello del solo
ruolo di partecipe all’associazione) tendono a sovrapporre una loro personale e
più favorevole lettura delle emergenze processuali chiedendo alla Corte di
legittimità una non consentita rivalutazione dei dati probatori e delle loro
i nterrelazioni logico-giuridiche.
4. Tanto premesso vanno esaminate le questioni comuni ai due ricorrenti
riservando alla parte successiva la disamina delle singole posizioni.
5. I giudici di merito hanno considerato il

Petruio

come persona

perfettamente consapevole di essere inserita organicamente nel sodalizio e di
svolgere la sua opera mediante continui contatti con l’Albini e gli altri associati con
pacifica esclusione di un suo coinvolgimento episodico ed occasionale.
6. La gravata sentenza ha in proposito rilevato:
a) che tale ruolo del Petruio era funzionale al raggiungimento degli scopi
illeciti perseguiti dal gruppo criminoso e derivava evidentemente dalla conoscenza
dei traffici di sostanze stupefacenti,nei quali l’associazione era impegnata, nonché
dalla affidabilità e credito operativo riconosciutigli dall’Albini, oltrechè dagli altri
componenti del sodalizio;
b) che in siffatta situazione non rileva l’assenza di una vera e propria
struttura organizzata, considerato che la giurisprudenza ha più volte ribadito il
principio secondo cui non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben
potendo desumersi la prova del vincolo associativo, dalle modalità esecutive dei
reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei
ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e

3. Ritiene la Corte che entrambe le impugnazioni debbano essere rigettate

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dall’esistenza di una realtà organizzativa, sia pure non particolarmente complessa
e sofisticata ma indicativa della continuità temporale del vincolo criminale “(si cita
correttamente sul punto: Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40505 del 1 7/06/2009);
c) che è del pari irrilevante che il Petruio sia rimasto escluso dai contatti dei
vari associati a seguito del sequestro di persona operato nei confronti di Marulanda

sostanza stupefacente e diretta alla riconsegna del denaro anticipato dai
finanziatori dell’illecita operazione , non essendo stata , tra l’altro, neanche
acquisita la prova che lo stesso Petruio avesse avuto conoscenza dell’episodio ,
nella sua veste di mero partecipe del sodalizio.
7. Quanto alla posizione del Rubini, prima il G.U.P. e poi la Corte di appello
hanno ripreso per lui le stesse argomentazioni usate per il Petruio, soppesando il
suo apporto causale nell’ambito dell’associazione in termini significativi e non certo
marginali.
In particolare, il ruolo di continuo sostegno svolto dallo stesso si è
concretizzato, a partire dal giugno del 2009, in personali contatti ed incontri con gli
altri associati, in particolare con Albini e con il Petruio, ma anche con altri
soggetti tra i quali un certo ” Massimo, con i quali si rprogrammata ed organizzata
la spedizione dell’ulteriore quantitativo di droga ( verosimilmente di Kg. 21 ) che
successivamente non giunge buon fine.
8. Inoltre, con preciso riferimento al Rubini, per i giudici di merito:
a) dalle conversazioni monitorate emerge il suo costante impegno a
risolvere personalmente ogni problematica afferente all’importazione di droga, non
solo come soggetto anch’egli incaricato di reperire coloro che dovranno prelevare
la sostanza stupefacente presso lo scalo aeroportuale il giorno del suo arrivo , in
sostituzione del Barbato ( vedi, tra le altre„ conv. O 1441 del 16.8.2009 e n° 744
del 13.9.2009), ma anche operando nella sua veste di intermediario per conto dei
finanziatori dell’illecita attività;
b) in tale cornice operativa, il Rubini, ben consapevole dell’illecita attività,
cambia di frequente schede telefoniche ed utilizza un linguaggio criptico con il
quale richiamando particolari concernenti la propria attività lavorativa (in quanto
titolare di una ditta che si occupa del montaggio delle tende ), camuffa e cela ogni

Cardona Luis Alberto, quale conseguente all’ultima mancata importazione della

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possibile riferimento all’introduzione in italia del quantitativo di droga al quale sta
invece attivamente concorrendo;
c) in proposito è ritenuta significativa la frase di Albini Fabio che, nella
conversazione n° 1107 dei 26.8.2009 , con il Rubini, in attesa di colloquiare con il
medesimo , si rivolge in sottofondo al Marulanda con la frase” vediamo come và

andate fallite;
d) inoltre, gli esiti delle intercettazioni, riportate soprattutto nella sentenza
del G.U.P., dimostrano per i giudici di merito, in modo inequivocabile, l’attiva
partecipazione del Rubini al sodalizio criminoso per la quale non ha alcuno rilievo
che, rispetto al Petruio , il suo contributo sia limitato ad un ambito temporale più
ristretto – sostanzialmente dal giugno al settembre del 2009 — in quanto , al di là
della irrilevanza cqtale circostanza, il suo apporto causale al raggiungimento dei fini
del sodalizio al cui interno opera in modo stabile e duraturo appare comunque come anche sottolineato dal Tribunale del Riesame di Roma con ordinanza in data
16.6.2011-“significativo e di rilievo anche sotto il profilo della tipologia del reato in
questione”;
e) da ultimo ad colorandum il G.U.P. rammenta che essendosi
il Rubini
i
avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, ha in tal modo
rinunciato a fornire elementi gitterela discarico o comunque idonei a consentire di
attribuire alle sue conversazioni telefoniche ed alla sua condotta, accertata, un
significato diverso da quello illecito, emergente ed interpretato dai giudici della
condanna .
9.) Tanto premesso è evidente, dal puntuale raffronto tra giustificazione di
responsabilità, proposta dai giudici di merito, e critiche difensive, che la struttura,
argomentata, del provvedimento impugnato risulta, nei punti lamentati del
costrutto di colpevolezza, priva di incoerenze o salti logici, apprezzabili ed idonei
ad invalidare il fondamento delle argomentazioni di responsabilità, tali non
potendosi considerare le diverse conclusioni e considerazioni, più volte prospettate
nei ricorsi, le quali finiscono con delineare una diversa e più favorevole
interpretazione dei dati processuali, peraltro non praticabile in sede di legittimità e
tanto meno con esiti di annullamento della pronuncia gravata.

con questo” facendo implicito riferimento alle precedenti importazioni di droga

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Il tutto considerando che, quanto ai pretesi mancati esami, omesse
valutazioni o carenti apprezzamenti, la decisione di merito non è tenuta a
compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, pubblica o
privata, e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,
essendo sufficiente che, come avvenuto nella specie, anche attraverso una
spiegazione, logica ed adeguata, delle ragioni del convincimento, con ciò
dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi
considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata
(cass. pen. sez. 4, 26660/2011 Rv. 250900).
Quanto alle ulteriori censure del Petruio, in punto di «pena invero
eccessiva», esse non superano il vaglio dell’ammissibilità.
Il motivo, è infatti inammissibile, in quanto risulta formulato senza la
necessaria correlazione critica alla motivazione dei giudici di merito che hanno
fatto corretto esplicito riferimento, in particolare per gli aumenti in
continuazione, ad un ambito sanzionatorio che è stato espressamente correlato
alla pluralità delle condotte illecite ed al ruolo funzionale (anche se non apicale)
svolto dal ricorrente nell’organizzazione criminosa.
I ricorsi pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del
provvedimento impugnato, risultano infondati e le parti proponenti vanno
condannate ex art.616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese
processua li.
sì deciso in Roma il giorno 11 dicembre 2013

valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, sia individuabile una

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