Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50669 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50669 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KALEMAJ ADRIATIK N. IL 16/04/1992
avverso la sentenza n. 1576/2014 TRIBUNALE di UDINE, del
22/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 20/11/2015
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FATTO E DIRITTO
Il 22/07/2014, il Tribunale di Udine pronunciava sentenza ex art. 444 del codice di
rito nei confronti di Adriatik Kalemaj, imputato quanto a reati di rissa, lesioni personali e
danneggiamento. Il difensore del Kalemaj propone ricorso per cassazione, lamentando
carenza della motivazione per non essere state evidenziate le ragioni della insussistenza
di cause di proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.
dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi che il
giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato.
In particolare, l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito si fonda su
un complessivo richiamo agli atti processuali, così soddisfacendo lo
standard
motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di
patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il
giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del
01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.
Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura