Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50669 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50669 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TINE’ CARMELO N. IL 20/04/1958
avverso l’ordinanza n. 325/2012 TRIBUNALE di MONZA, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/seetite-le conclusioni del PG Dott. (i caln.Asee.9_ vtait,tobizI 4,

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/11/2013

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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Tiné Carmelo proponeva incidente di esecuzione
avverso la sentenza 9.6.2005 del Tribunale di Monza, confermata dalla
Corte di appello di Milano con sentenza del 23.1.2012, irrevocabile il
23.6.2012, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi
6 di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta. Deduceva che la
sentenza non era divenuta esecutiva per erronea notificazione

presso lo studio del difensore di fiducia avv.Brambilla Roberto, mentre,
nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo in udienza e il
deposito della sentenza, l’imputato aveva inviato a mezzo posta alla
cancelleria della Corte di appello la dichiarazione di nomina a difensore
di fiducia dell’avv.Manlio Marino, presso il cui studio eleggeva domicilio,
con contestuale revoca della elezione di domicilio presso il precedente
difensore di fiducia avv.Brambilla.
Con ordinanza del 31.1.2013 il Tribunale di Monza, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, osservando che la
documentazione prodotta dal ricorrente ( copia dell’atto di nomina del
secondo difensore di fiducia con nuova elezione di domicilio presso di
esso) non recava il timbro di attestazione di avvenuta ricezione della
stessa presso la cancelleria della Corte di appello; l’accettazione della
raccomandata e la cartolina attestante che essa era stata ricevuta in data
26.2.2012 dalla cancelleria della Corte di appello, non forniva la prova
che all’interno della busta fosse effettivamente contenuto l’atto di nomina
del nuovo difensore con mutazione del domicilio eletto.
Avverso l’ordinanza il difensore l’avv. Brambilla Roberto propone
ricorso deducendo violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della
motivazione:Vart.162 cod.proc.pen. non prevede che in caso di utilizzo
della lettera raccomandata l’interessato debba munirsi della attestazione
di avvenuta ricezione dell’originale della dichiarazione di variazione di
domicilio spedito a mezzo posta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 162 cod. proc. pen. prevede che la dichiarazione e l’elezione di
domicilio, come ogni loro successivo mutamento, debbono essere

dell’estratto contumaciale, avvenuta in data 8.5.2012 al domicilio eletto

comunicati con dichiarazione resa direttamente all’autorità

g iudiziaria

procedente e raccolta a verbale, ovvero con dichiarazione sottoscritta
autenticata dal difensore e spedita a mezzo di lettera raccomandata alla
cancelleria del g iudice che procede. In caso di ricorso alla comunicazione
del mutamento della elezione di domicilio mediante lettera raccomandata,
è onere dell’imputato produrre l’ori g inale dell’accettazione della lettera
raccomandata da parte dell’Ufficio postale unitamente alla cartolina

g iudiziario destinatario.

Nel caso in esame è pacifico, secondo lo stesso

g iudice

dell’esecuzione, che il ricorrente abbia assolto l’onere probatorio posto a
suo carico, producendo l’ori g inale della accettazione della raccomandata
da parte dell’Ufficio postale recante l’indicazione del destinatario ( Corte
di appello di Milano ) e del mittente ( avv.Roberto Brambilla), nonché la
cartolina attestante la ricezione della raccomandata da parte della
cancelleria della Corte di appello di Milano avvenuta il 26.2.2012, data
antecedente al deposito della motivazione della sentenza del g iudizio di
appello ; non era invece onere del ricorrente attestare ulteriormente che
la lettera raccomandata in o gg etto contenesse effettivamente l’ori g inale
della dichiarazione di variazione del domicilio eletto prodotta in fotocopia,
essendo al contrario onere dell’or g ano procedente, in possesso de g li
estremi per rintracciare la lettera raccomandata certamente ricevuta
dall’Ufficio g iudicante, procedere alle verifiche ritenute necessarie in
ordine al contenuto della missiva in o gg etto.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al

g iudice

dell’esecuzione affinché proceda a nuovo esame attenendosi al criterio di
ripartizione dell’onere probatorio sopra specificato.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impu g nata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Monza.
Così deciso in Roma il 14.11.2013.

attestante la avvenuta ricezione della stessa da parte dell’Ufficio

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