Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50668 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50668 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEGANO GABRIELE N. IL 26/09/1968
avverso la sentenza n. 814/2014 TRIBUNALE di PORDENONE, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il 24/10/2014, il Tribunale di Pordenone pronunciava sentenza ex art. 444 del codice
di rito nei confronti di Gabriele Degano, imputato in ordine a reati di furto. Il Degano
propone personalmente ricorso per cassazione, lamentando difetto di motivazione della
sentenza impugnata, limitatasi a richiamare formule standardizzate anche in punto di
ratifica dell’accordo fra le parti sulla determinazione e quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.

dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi che il
giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. La giurisprudenza di
questa Corte ha più volte ribadito, a riguardo, che «l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia
da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.» (Cass., Sez. IV, n. 34494 del
13/07/2006, Koumya, Rv 234824). Peraltro, in ordine al trattamento sanzionatorio,
deve rilevarsi che nella fattispecie l’istanza di patteggiamento prevedeva un aumento su
una pena base derivante da precedenti sentenze ex art. 444 emesse a carico del
medesimo imputato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili dì colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.

Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura

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